Cassation court dismisses appeals claiming excessive sentencing and lack of mitigation due to judicial discretion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Cassano, Gregorio, and Montani inadmissible regarding challenges to sentencing and sentencing increases. The appellants argued for maximum generic mitigating circumstances and questioned the calculation of penalties for continued offenses, but the court found these arguments legally unfounded. The decision rests on the principle that sentencing discretion belongs to the trial judge and that the required level of reasoning was adequately met in the lower court's judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132, 133 cod. pen.; The Court of Cassation holds that sentencing discretion regarding aggravating and mitigating circumstances belongs to the trial judge, and appeals challenging the extent of such discretion are inadmissible unless the reasoning is manifestly insufficient.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CASSANO GENNARO nato a MODUGNO il 17/07/1993 GREGORIO PIETRO nato a BARI il 06/06/1986 MONTANI PIETRO nato a BARI il 07/08/1990 avverso la sentenza del 07/07/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; ebe.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- Rilevato che Gennaro Cassano, Pietro Montani e Pietro Gregorio ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Trani del 18 giugno 2019; - Ritenuto che il primo motivo di tutti i ricorsi - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione e contesta, quindi, l'eccessività della pena - non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che, nel caso di specie, l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano, in particolare, pagg. 8 e 9 della sentenza impugnata); - Ritenuto che il secondo motivo di ricorso di tutti i ricorsi - che contesta la correttezza della motivazione in relazione all'aumento di pena determinato dalla continuazione fra reati - è manifestamente infondato, atteso che i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione della regola di giudizio secondo la quale in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez.
U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269, dove si è precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene). Considerato che nel caso di specie tale onere argomentativo è stato implicitamente assolto (si veda, in particolare, pag. 9 della sentenza impugnata); - Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen