Italian Supreme Court dismisses appeal against aggravated theft conviction for inadmissible grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Valentino Scalzo inadmissible, ordering him to pay court costs. Scalzo challenged his conviction for aggravated theft, arguing against the court's reasoning regarding an aggravating circumstance and the application of a specific exemption clause. The court rejected these arguments, stating that the appeal sought to reconstruct facts using criteria different from those of the lower courts and that the lower court's reasoning was free of logical or legal flaws.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 625, n. 2 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; The Supreme Court holds that an appeal is inadmissible if it attempts to reconstruct facts using criteria different from those adopted by the court of first instance, and that appeals challenging the application of exemption clauses must be substantively argued rather than merely citing them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCALZO VALENTINO nato a ALTAMURA il 30/08/1996 avverso la sentenza del 21/03/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- Rilevato che Valentino Scalzo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Bari, con cui è stato ritenuto responsabile del reato di cui furto aggravato e condannato alla pena ritenuta di giustizia; - Ritenuto che il primo motivo di ricorso - che contesta la correttezza della motivazione circa la ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625, n. 2, cod. pen. - è inammissibile, perché teso a ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, l'ultima pagina della sentenza).
Le indicazioni contenute in ricorso aspirano ad una ricostruzione alternativa della vicenda rispetto a quanto proposto dai giudici di merito, ignorando la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, nei precedenti gradi di merito (cfr., tra le altre, Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv. 238215). - Ritenuto che il secondo motivo - con cui l'imputato lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131- bis - non è consentito dalla legge in sede di legittimità, essendo riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.
Invero, le censure mosse dal ricorrente non si confrontano con la parte motiva del provvedimento impugnato, in cui si fa espresso riferimento all'elemento dell'abitualità, ostativo al riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (Sez. 1, n. 9858 del 24/01/2024, S., Rv. 286154: in tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto, il presupposto ostativo del comportamento abituale ricorre quando l'autore abbia commesso altri reati della stessa indole, per tali intendendosi quelli che, anche se incriminati da norme diverse, presentino caratteri fondamentali comuni per le circostanze oggettive e le condizioni ambientali nelle quali le azioni sono state compiute, o per i motivi che li hanno determinati); - Ritenuto che il terzo motivo - con cui l'imputato contesta l'eccessività della pena - non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; e che nella specie l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; - Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle