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Ordinanza — n. 28922/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific legal argumentation and factual re-evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28922/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Procurator General appealed a second-instance acquittal against Gianpaolo Pulieri, arguing violations of law regarding evidence evaluation and missing crime elements. The court rejected these grounds as generic factual complaints rather than specific legal arguments, noting they merely requested a re-evaluation of facts reserved for the trial judge. Consequently, the appeal was declared inadmissible for failing to meet the strict requirements for a cassation remedy.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.: Appeals based on generic factual re-evaluation or mere repetition of lower court arguments are inadmissible as they lack the specific legal critique required by the law.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal generic factual complaint lack of legal critique re-evaluation of evidence cassation admissibility motivi di cassazione censura dell'apprezzamento delle prove esame nel merito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv.
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri
260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv.
Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani
249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BARInel procedimento a carico di: PULIERI GIANPAOLO nato a BARI il 13/06/1974 inoltre: ISTITUTO NEUROLOGICO MEDITERRANEO NEUROMED E KENTRON S.R.L. avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- Rilevato che il Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di appello di Bari ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Bari, con cui Gianpaolo Pulieri è stato assolto; - Ritenuto che il primo motivo di ricorso - che contesta la violazione di legge per apparenza della motivazione relativa alla valutazione delle prove poste alla base del giudizio di assoluzione - non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). - Ritenuto che il secondo motivo di ricorso - che denunzia la violazione di legge per non essere stati ritenuti integrati gli elementi costitutivi del reato contestato - non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto generico e versato in fatto, non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata, che ben argomenta le ragioni per cui il fatto non sussiste. Invero, il motivo di ricorso si risolve nell'invocazione di una rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne delle conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito.

Tuttavia, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); Preso atto della comunicazione difensiva, pervenuta tramite p.e.c., relativa alla nomina dell'Avv.

Nicola De Fuoco;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Così