Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 28921/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for threats, rejecting procedural and substantive arguments as inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28921/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Giuseppe De Lorenzo inadmissible, upholding the lower court's conviction for threats. The appellant argued for procedural violations regarding the prosecutor's conclusions and challenged the factual basis of the penalty, but the court found these to be mere complaints without specific legal grounds. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and fines.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 600 c.p.p.; Art. 591 c.p.p.: Appeals based on mere factual disagreements or generic complaints regarding the assessment of evidence are inadmissible in cassation proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal mere factual complaints procedural nullity threats liability cassation review ammende per infrazione procedurale sanzioni pecuniarie modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 23-bis della legge 18 dicembre 2020, n. 176
pen.; - Ritenuto che il primo motivo di ricorso - che deduce la violazione delle norme processuali con riferimento all'art. 23-bis della legge del 18 dicembre 2020, n.
Art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Art. 131 bis cod. pen.
275869 - 01), correttamente citata dalla Corte di appello (si veda, al riguardo, pagina 4 del provvedimento impugnato); - Ritenuto che il quinto motivo di ricorso - con cui l'imputato lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod.
Art. 616 comma 1 cod. proc. pen.
Rilevato che sono pervenute tempestivamente conclusioni e nota spese nell'interesse della parte civile; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod.
art. 131 bis cod. pen
275869 - 01), correttamente citata dalla Corte di appello (si veda, al riguardo, pagina 4 del provvedimento impugnato); - Ritenuto che il quinto motivo di ricorso - con cui l'imputato lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 22919 del 24/04/2024
Sez. 6, n. 22919 del 24/04/2024, P., Rv.
Sez. 7, ord. n. 32812 del 16/03/2023
286664 - 01; Sez. 7, ord. n. 32812 del 16/03/2023, Andreoni, Rv.
Sez. 3, n. 44882 del 18/7/2014
(Sez. 3, n. 44882 del 18/7/2014, Cariolo, Rv.
Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013
260608 — 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv.
Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012
Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv.
Sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011
253849 — 01; Sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo, n.
Sez. U, n. 28908 del 27/09/2018
Sez. 3, n. 50782 del 26/09/2019
(Sez. 3, n. 50782 del 26/09/2019, Bordoni, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE LORENZO GIUSEPPE nato a BENEVENTO il 18/09/1948 avverso la sentenza del 11/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- Rilevato che Giuseppe De Lorenzo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Benevento, con cui è stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 81 e 612 cod. pen.; - Ritenuto che il primo motivo di ricorso - che deduce la violazione delle norme processuali con riferimento all'art. 23-bis della legge del 18 dicembre 2020, n. 176 - è manifestamente infondato, prospettando enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e la consolidata giurisprudenza di legittimità.

Invero, questa Corte ha più volte affermato che il deposito tardivo delle conclusioni scritte del procuratore generale al difensore dell'imputato non integra di per sé una nullità di ordine generale per violazione del diritto di difesa, in quanto, stante il carattere tassativo delle nullità e l'assenza di una sanzione processuale per tale ipotesi, è necessario specificare il concreto pregiudizio derivatone alle ragioni della difesa (Sez. 6, n. 22919 del 24/04/2024, P., Rv. 286664 - 01; Sez. 7, ord. n. 32812 del 16/03/2023, Andreoni, Rv. 285331).

Nel caso di specie, la Corte di appello non ha tenuto conto delle conclusioni avanzate dalla Procura al fine di assumere la decisione (v. Sez. 6, n. 22919 del 24/04/2024, P., Rv. 286664 - 01), sicché non può dirsi configurato alcun pregiudizio al diritto di difesa; - Ritenuto che il secondo motivo di ricorso - che deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità per il reato ascritto - non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto, diretto a prefigurare una rivalutazione e/o una rilettura alternativa delle fonti probatorie, senza un adeguato confronto, critico ed effettivo, con la motivazione della gravata sentenza.

Sul punto, occorre ribadire che la mancanza di specificità del motivo va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità per violazione dell'art. 591 comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 44882 del 18/7/2014, Cariolo, Rv. 260608 — 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568 - 01;

Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849 — 01; Sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo, n. m.). - Ritenuto che il terzo motivo di ricorso - con cui l'imputato lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine alla sussunzione del fatto nel reato di minaccia lieve - è inammissibile, in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto, le quali si risolvono nel "dissenso" sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali svolta dai giudici di merito con motivazione esente dai dedotti vizi; - Ritenuto che il quarto motivo di ricorso - con cui l'imputato lamenta violazione di legge per non essere stata dichiarata l'incompetenza della Corte di appello a seguito di riqualificazione del fatto nel reato di minaccia lieve - è manifestamente infondato ed inammissibile, prospettando enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di reati di competenza del giudice di pace e perpetuati° iurisdictionis (Sez.

U, n. 28908 del 27/09/2018, dep. 2019, Balais, Rv. 275869 - 01), correttamente citata dalla Corte di appello (si veda, al riguardo, pagina 4 del provvedimento impugnato); - Ritenuto che il quinto motivo di ricorso - con cui l'imputato lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. - è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale reso adeguate ragioni in merito al diniego dell'invocata causa di esclusione della punibilità, evidenziando, in particolare, le modalità della condotta e la significatività del danno o del pericolo scaturente dalle reiterate minacce (cfr. (Sez. 3, n. 50782 del 26/09/2019, Bordoni, Rv. 277674 - 01).

Rilevato che sono pervenute tempestivamente conclusioni e nota spese nell'interesse della parte civile; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 1800,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Condanna altresì l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 1800,00,