Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of new arguments and procedural delay.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal inadmissible because the sole ground raised merely repeated arguments already rejected by the Court of Appeal without new evidence. The appellant failed to demonstrate a specific distortion of evidence capable of undermining the entire reasoning of the lower court's decision. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the state treasury.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 611, comma 1, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it relies solely on the repetition of arguments already disallowed in the lower instance without presenting new facts or evidence capable of altering the factual assessment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VARTULI LUIGI nato a NAPOLI il 02/06/1959 avverso la sentenza del 15/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- Rilevato che Luigi Vartuli ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Napoli, con cui è stato ritenuto responsabile dei delitti di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale e condannato alla pena ritenuta di giustizia; - Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso - che contesta la violazione di legge e la correttezza della motivazione per travisamento della prova ed in relazione alla valutazione delle prove poste alla base del giudizio di responsabilità - non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e disattesi dalla Corte dì merito con motivazione logica; i dedotti motivi non assolvono, inoltre, la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); - Considerato, inoltre, che il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fer'rni restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio; e che, invece, le doglianze del ricorrente si risolvono nel dissenso sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali svolta dai giudici di merito, con motivazione esente dalle dedotte censure;
Rilevato che è pervenuta memoria nell'interesse dell'imputato, tramite p.e.c. del 17 giugno 2025, di cui non può tenersi conto, dato il mancato rispetto del termine di cui all'art. 611 cod. proc. pen. - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; ril
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.