Italian court dismisses prisoner's appeal regarding justified interception of correspondence under special detention regime.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Pietro Aglieri inadmissible, upholding the lower court's decision to intercept his mail. The Tribunal of Surveillance found the sender's criminal background and the letter's content created reasonable suspicion of prohibited communication, satisfying the requirement for concrete elements under Article 41-bis of the Penal Code. Consequently, the court rejected the claim of logical or legal flaws in the interception order and ordered the appellant to pay legal costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 41-bis Ord. pen.; Art. 3, 24, 27 Cost.: In special detention regimes, interception decisions must be motivated by concrete elements creating reasonable doubt about the correspondence's true content, balancing investigative needs against individual rights.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGLIERI PIETRO nato a PALERMO il 09/06/1959 avverso l'ordinanza del 20/03/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che le censure dedotte nel ricorso di Pietro Aglieri - nel quale il difensore si duole della violazione dell'art. 18-ter I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) in relazione agli artt. 3, 24 e 27, comma 3 Cost. - sono manifestamente infondate. Invero, in tema di controllo sulla corrispondenza del detenuto sottoposto a regime di detenzione speciale ai sensi dell'art. 41-bis Ord. pen., la decisione di non inoltro, per essere legittima, deve essere motivata, sia pur sinteticamente e tenendo conto del bilanciamento tra ragioni ostensibili e rilievi non consentiti per esigenze investigative, sulla base di elementi concreti che facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura del testo (Sez. 5, n. 32452 del 22/02/2019, Falsone, Rv. 277527).
Nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza di Roma sul reclamo proposto dal detenuto osserva che «la mittente è figlia di un noto esponente della criminalità organizzata siciliana e nel testo della missiva, si scorge, al di là un affettato panegirico della persona dell'Aglieri, un collegamento con un evento del passato, in particolare con un tradimento consumato in danno di Aglíeri»; che «in tale contesto, dunque, il contenuto di tale missiva genera più che ragionevoli sospetti in ordine all'utilizzo della stessa quale veicolo di messaggi non consentiti volti a mantenere saldi legami tra mittente e destinatario»; e che «in definitiva nel caso di specie le circostanze evidenziate giustificano il provvedimento di trattenimento che risulta legittimo e congruamente motivato».
Considerato, pertanto, che il ricorso - nel quale si insiste, a fronte della suddette argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici, aspecificamente sull'illogicità del provvedimento, considerate sia la provenienza da mittente sconosciuta, di cui veniva omesso qualsivoglia riferimento ai fini dell'individuazione da parte anche del destinatario reclamante, sia la non addebitabilità dell'inoltro ad Aglieri per essere stato destinatario mediato (attraverso la Direttrice della Casa circondariale) di scritti altrui - deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 lug