Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of legal grounds regarding sentencing reduction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Luigi Di Salvo's appeal inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for maximum generic mitigating circumstances, but the court found his complaints about a potential reformatio in peius to be logically and legally unfounded. Consequently, the decision to reduce the sentence was upheld despite the appellant's dissatisfaction with the specific reduction amount.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Appeals to the Court of Cassation must be based on violations of law; complaints regarding the specific degree of sentencing reduction or the absence of maximum mitigation are inadmissible as they constitute mere dissatisfaction with the outcome rather than a legal error.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI SALVO LUIGI nato a CONVERSANO il 23/07/1964 avverso la sentenza del 21/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Osservato che le censure dedotte nel ricorso di Luigi Di Salvo - nel quale il difensore lamenta violazione di legge con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella misura massima - non sono consentite in sede di legittimità, risolvendosi in doglianze manifestamente infondate, laddove ci si duole di una reformatio in peius nel passaggio da un giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche con la contestata aggravante a una riduzione della pena per dette attenuanti seppure non nella massima misura (e, quindi, da una pena complessiva di anni tre di reclusione ad una pena per un solo reato di due anni e quattro mesi), oltre che generiche.
E ciò in relazione alle argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici della sentenza di rinvio che dopo avere descritto - a p. 1 - le modalità non lievi della bancarotta documentale oggetto di accertamento ritiene «conforme a giustizia ridetermìnare la pena in anni due e mesi quattro di reclusione» previa riduzione per le circostanze attenuanti generiche (partendo dalla stessa pena base del primo grado, individuata nel minimo edittale). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 luglio 2025.