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Ordinanza — n. 28867/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for alleging substantive reasoning defects instead of absolute lack of motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28867/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the defense's sole ground alleged substantive flaws in the Tribunal's reasoning rather than an absolute lack of motivation. Although the appeal formally cited a violation of Article 41-bis of the Penal Code, the Court determined this argument was legally impermissible under the specific procedural rules governing surveillance appeals. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 41-bis, comma 2-sexies, Ord. pen.; Appeals against surveillance tribunal decisions regarding the application or extension of differentiated regimes are admissible only for absolute lack of motivation, which requires a total absence of logical coherence or a complete failure to address acquired factual data, a standard not met in this case.

Parole chiave

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surveillance appeal differentiated regime lack of motivation inadmissible appeal Article 41-bis procedural admissibility substantive reasoning proroga della carcerazione di sicurezza

Disposizioni normative citate

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Art. 41-bis, comma 2-sexies, Ord. pen.
Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo avverso il decreto ministeriale del 30 gennaio 2024, con il quale è stato ulteriormente prorogato il regime di cui all'art. 41-bis Ord.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, del 28/5/2003, Pellegrino, Rv. 224611
Sez. 1, 9/11/2004, Santapaola, Rv. 230203
224611; Sez. 1, 9/11/2004, Santapaola, Rv. 230203).
Sez. 7, ord. n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248
Sez. 1 n. 18791 del 06/02/2015, Caporrimo, Rv. 263508
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLOMBRITA GIOVANNI nato a CATANIA il 11/02/1958 avverso l'ordinanza del 20/03/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo avverso il decreto ministeriale del 30 gennaio 2024, con il quale è stato ulteriormente prorogato il regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen. adottato nei confronti di Colombrita Giovanni, con decreto del 18 febbraio 2010. Considerato che il motivo unico proposto dalla difesa, avv. A. Strillacci (inosservanza o erronea applicazione di legge penale per manifesta inosservanza dell'art. 41-bis Ord. peri.) è inammissibile perché non consentito dalla legge, tenuto conto che, seppur formalmente diretto a evidenziare una violazione della legge penale, in sostanza è diretto a denunciare vizi della motivazione, a fronte di ricorso ammesso soltanto per violazione di legge.

Rilevato, infatti, che avverso il provvedimento emesso dal Tribunale di sorveglianza in sede di reclamo circa l'applicazione o la proroga del regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen., è ammesso ricorso per cassazione in rapporto alla sola violazione di legge (art. 41-bis, comma 2-sexies, Ord. pen.), con il limite, per questa Corte, di rilevare l'assoluta carenza di motivazione, intesa come mancanza grafica della stessa o come redazione di un testo del tutto sfornito dei requisiti minimi di logicità e aderenza ai dati cognitivi acquisiti, tale da rendere incomprensibile il percorso giustificativo della decisione, non riscontrato nella specie (Sez.

U, del 28/5/2003, Pellegrino, Rv. 224611; Sez. 1, 9/11/2004, Santapaola, Rv. 230203). Reputato, peraltro, sufficiente e necessario accertare, ai fini della proroga del regime differenziato, che la capacità del condannato di tenere contatti con l'associazione criminale di riferimento non sia venuta meno, con accertamento che va condotto anche alla stregua di una serie predeterminata di parametri (il profilo criminale, la posizione rivestita dal soggetto in seno all'associazione, la perdurante operatività del sodalizio e l'eventuale sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate), elementi da considerare attraverso l'indicazione di indici fattuali sintomatici di attualità del pericolo di collegamenti con l'ambiente criminale esterno (Sez. 7, ord. n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248;

Sez. 1 n. 18791 del 06/02/2015, Caporrimo; Rv. 263508), esame svolto dal Tribunale con motivazione non apparente (v. p. 2 e ss.). Ritenuto, peraltro, che non è ammissibile la deduzione relativa al vizio di motivazione in relazione all'apprezzamento del percorso trattamentale del detenuto e in ordine all'incidenza del fattore temporale, rispetto all'originaria contestazione associativa. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo tenuto conto dei motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 lu