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Ordinanza — n. 28863/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against knife carrying conviction due to inadmissible procedural grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28863/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the sole ground raised was a procedural defect rather than a substantive legal error. The appellant argued that the lower court failed to justify the conviction for carrying a knife while homeless, claiming the object was for daily use. The court rejected this, noting that such arguments were already examined and found lacking in the appellate decision, which aligned with established jurisprudence regarding the justification for carrying weapons.

Regesto Legislator

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Art. 4 legge n. 110 del 1975; Art. 616 cod. proc. pen.: The appeal is inadmissible when the sole ground is a procedural defect, as substantive arguments regarding the justification for carrying an object have already been fully evaluated by the lower court.

Parole chiave

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inadmissible appeal procedural defect carrying a knife homeless person justification requirement ammende per infrazione procedurale condono delle spese procedurali modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
186 del 13 giugno 2000, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle o O pl m mende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.
Art. 4, comma 2, legge n. 110 del 18 aprile 1975
Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna del Tribunale in sede, rese in data 19 settembre 2023, nei confronti di Mahammed Hassan alla pena di mesi quattro di arresto ed euro ottocento di ammenda, in relazione al reato di cui all'art. 4 legge n.
sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
art. 616 cod. proc. pen
186 del 13 giugno 2000, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle o O pl m mende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 578 del 30/09/2019
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HASSAN MAHAMMED nato il 05/01/1999 avverso la sentenza del 03/02/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna del Tribunale in sede, rese in data 19 settembre 2023, nei confronti di Mahammed Hassan alla pena di mesi quattro di arresto ed euro ottocento di ammenda, in relazione al reato di cui all'art. 4 legge n. 110 del 18 aprile 1975, per aver portato fuori dalla propria abitazione un coltello a serramanico della lunghezza di quindici centimetri. Considerato che il motivo unico proposto (manifesta illogicità della motivazione e mancanza di giustificazioni in relazione alla qualificazione giuridica) non è consentito in sede di legittimità.

Rilevato invero, che la censura è versata in fatto (si sostiene che il coltello era destinato all'uso quotidiano trattandosi di persona senza fissa dimora e priva di abitazione) nonché riproduttivo di profili di censura già vagliati dalla sentenza impugnata con ragionamento immune da illogicità manifesta, completo e in linea con la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale il "giustificato motivo" del porto degli oggetti di cui all'art. 4, comma 2, legge n. 110 del 1975 ricorre solo quando particolari esigenze dell'agente siano perfettamente corrispondenti a regole comportamentali lecite relazionate alla natura dell'oggetto, alle modalità di verificazione del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell'accadimento e alla normale funzione dell'oggetto (Sez. 1, n. 578 del 30/09/2019, dep. 2020, Rv. 278083 - 01: fattispecie relativa al rinvenimento di un taglierino ed un coltello con lama nello zaino di un soggetto senza fissa dimora che si aggirava all'interno di un parcheggio, in cui la Corte ha ritenuto che l'indisponibilità di un'abitazione stabile non può da sola consentire il porto indiscriminato ed ingiustificato di oggetti di tale tipo, potendo il suddetto soggetto far ordinariamente riferimento ad un luogo riservato dove depositarli).

Ritenuto che segue l'inammissibilità del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle o O pl m mende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo. r7) v> _ - -7'

P.Q.M.

.7-ra '4 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle re er e y.„ sr) N- t, nn••n spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 luglio 2025