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Ordinanza — n. 28861/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of evidence proving a single criminal plan.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28861/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Antonio Borlizzi's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Borlizzi argued the lower court ignored evidence of a unified criminal design linking two preventive measure violations. The court rejected this, noting the offenses occurred in distant locations over six months and lacked a single premeditated psychological act.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible when the alleged unity of criminal design is not proven by a single premeditated psychological act linking distinct offenses committed in separate contexts.

Parole chiave

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inadmissibility appeal unity criminal design preventive measures single psychological act criminal plan evidence infrazioni uniche e continuate altri reati motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORLIZZI ANTONIO nato a SARONNO il 19/12/1978 avverso l'ordinanza del 11/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di Antonio Borlizzi - nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione e della violazione di legge, lamentando che l'ordinanza emessa nei confronti del suddetto ha trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso a fondamento delle condotte delittuose poste in essere - perché manifestamente infondate.

Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello di Milano nel provvedimento impugnato. In esso, invero, si evidenzia, con riguardo alla richiesta continuazione, relativa alle violazioni di misure di prevenzione di cui a due sentenze esecutive, che deve escludersi la sussistenza di elementi idonei a dimostrare l'identità del disegno criminoso tra esse, in considerazione della commissione delle stesse in distinti e lontani contesti geografici e in un arco di tempo non particolarmente contenuto (sei mesi) e del fatto che l'unicità del fine criminoso non va confusa con il generico proposito di commettere reati o con una scelta di vita fondata sul delitto, essendo, invece, necessario che tutte le violazioni siano rapportabili ad un atto psichico unico, ovvero siano state previste e deliberate come momenti di attuazione di un programma preventivamente ideato ed elaborato almeno nelle sue linee essenziali.

Osservato, pertanto, che il ricorso, che insiste genericamente sul fatto che comunque si tratterebbe di violazioni del medesimo provvedimento applicativo di misura di prevenzione, deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. o

P.Q.M.

i N Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle Q spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 luglio