Italian Court dismisses appeal by unqualified defense lawyer for revocation of home leave authorization.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because it was filed by a defense lawyer not authorized to practice before higher courts. Although the petitioner argued the filing was merely a procedural error in converting a complaint into an appeal, the court rejected this, stating that conservation of the remedy cannot override formal requirements for standing. Consequently, the appeal was dismissed, and the petitioner was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 568, comma 5 c.p.p.: The principle of conservation of the means of appeal cannot derogate from the rules formally and substantively regulating different types of appeal, requiring the appellant to be a properly qualified defender before higher jurisdictions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABBRESCIA PAOLO nato a BARI il 07/09/1983 avverso il decreto del 20/02/2025 del GIUD. SORVEGLIANZA di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Bari in data 20/02/2025 col quale si è revocata l'autorizzazione all'allontanamento domiciliare per quattro ore nei confronti di Paolo Abbrescia, nell'interesse del medesimo è stato proposto reclamo, convertito dal Presidente del Tribunale di sorveglianza di Bari in ricorso per cassazione.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile de plano, a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in quanto proposto da non legittimato, in particolare da difensore non abilitato alla difesa presso le giurisdizioni superiori, a nulla rilevando che esso sia stato impropriamente proposto come reclamo, poiché il principio di conservazione del mezzo di impugnazione di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., non può in nessun caso consentire di derogare alle norme che formalmente e sostanzialmente regolano i diversi tipi di impugnazione (Sez. U, n. 31297 del 28/04/2004, dep. 16/07/2004, Terkuci, Rv. 228119).
3. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 luglio 2025.