Italian court dismisses prisoner's appeal regarding correspondence interception as factually unfounded and procedurally inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Emmanuello Davide's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The Tribunal of Surveillance in Sassari had withheld a letter from Clare Holme due to alleged links to criminal organizations and security risks, which the court found to be based on concrete elements rather than mere speculation. The court rejected the prisoner's arguments that the correspondence was unrelated to his criminal group or that it involved only ongoing trial news, ruling the initial decision legally sound.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 41-bis Ord. pen.; Art. 18-ter and 14-ter I. 26 luglio 1975, n. 354: A decision to withhold correspondence from a special detention regime detainee must be motivated by concrete elements reasonably doubting the content's safety, and appeals challenging such decisions based on generic arguments or isolated facts are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EMMANUELLO DAVIDE nato a GELA il 14/09/1964 avverso l'ordinanza del 28/02/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che le censure dedotte nel ricorso di Davide Emmanuello - nel quale il difensore si duole della violazione dell'art. 18 -ter e 14 -ter I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) e del vizio motivazionale - sono in fatto e manifestamente infondate. Invero, in tema di controllo sulla corrispondenza del detenuto sottoposto a regime di detenzione speciale ai sensi dell'art. 41-bis Ord. pen., la decisione di non inoltro, per essere legittima, deve essere motivata, sia pur sinteticamente e tenendo conto del bilanciamento tra ragioni ostensibili e rilievi non consentiti per esigenze investigative, sulla base di elementi concreti che facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura del testo (Sez. 5, n. 32452 del 22/02/2019, Falsone, Rv. 277527).
Nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza di Sassari sul reclamo proposto dal detenuto osserva che nella missiva oggetto di trattenimento provvisorio la mittente (dare Holme) riferisce di fatti che coinvolgono dinamiche associative criminali coinvolgenti la stessa organizzazione di cui ha fatto parte il detenuto, che peraltro è destinatario di un divieto di ricevere quotidiani dalla zona di provenienza, e che, pertanto, dall'inoltro della missiva potrebbero derivare problematiche di sicurezza. Considerato, pertanto, che il ricorso - nel quale si insiste sulla relazione del detenuto con la mittente Clare Holme, avulsa da contesti associativi, e sulla circostanza che trattasi di notizie apprese da processi in corso, per cui non vi sarebbero problemi di sicurezza, nonché sul contrasto, genericamente argomentato, col provvedimento di divieto di ricezione di stampa locale, in cui si parla di diritto all'informazione sulla pubblicazione del fatto storico - deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 luglio