Cassation appeal dismissed as inadmissible for being merely confutative against a supervision court order.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the arguments raised were merely confutative and did not challenge the factual basis of the supervision court's order. The defendant's defense incorrectly contested the reclassification of the case and failed to address the critical issues identified by the Uepe. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine of three thousand euros.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 617 c.p.p.: Appeals against supervision court orders are inadmissible if they merely refute the facts without challenging the legal reasoning or the existence of the critical issues identified by the Uepe.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIZZOLORUSSO FRANCESCO nato a ANDRIA il 21/06/1968 avverso l'ordinanza del 27/02/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che le censure dedotte nel reclamo proposto dal difensore di Francesco Pizzolorusso, correttamente riqualificato dal Presidente del Tribunale di sorveglianza di Bari, in ricorso per cassazione, avverso il provvedimento di rigetto di autorizzazione nei confronti dell'affidato a partecipare ai festeggiamenti per il diciottesimo compleanno del figlio, non sono consentite in quanto in fatto e meramente confutative, a fronte di un provvedimento nel quale si evidenzia la sussistenza di criticità segnalate dall'Uepe e riportate nella stessa ordinanza applicativa della misura alternativa.
Considerato che il ricorso, come supportato da memoria difensiva in cui si contesta erroneamente la riqualificazione, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 luglio 2025.