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Ordinanza — n. 28855/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conviction for carrying objects without fixed residence under Art. 4 Law 110/1975.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28855/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible and upheld the lower court's conviction for carrying objects without a fixed residence. The appellant argued procedural nullity and misapplication of the law regarding the definition of 'fixed residence' and contradictory reasoning. The court rejected these claims, citing established jurisprudence that lack of a stable home alone does not justify indiscriminate carrying of specific objects.

Regesto Legislator

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Art. 4, comma 2, Legge n. 110 del 18 aprile 1975; The court holds that the absence of a fixed residence does not automatically justify the indiscriminate carrying of certain objects, requiring a specific, lawful behavioral justification linked to the object's nature and the carrier's subjective conditions.

Parole chiave

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carrying objects without fixed residence Law 110/1975 Art. 4 procedural nullity appeal contradictory reasoning Cassazione Roma motivi di cassazione indigenza processuale non provata ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 4, comma 2, Legge n. 110 del 18 aprile 1975
Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Messina ha confermato la condanna, resa dal Tribunale in sede, in data 28 marzo 2024, nei confronti di Daniel Purice, alla pena di mesi sei di arresto ed euro 1000 di ammenda, per il reato di cui all'art. 4 legge n.
Art. 616 cod. proc. pen.
186 del 13 giugno 2000, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa dell • ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, visti i motivi devoluti.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
art. 616 cod. proc. pen
186 del 13 giugno 2000, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa dell • ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, visti i motivi devoluti.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 578 del 30/09/2019
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PURICE DANIEL nato il 05/10/1997 avverso la sentenza del 26/02/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Messina ha confermato la condanna, resa dal Tribunale in sede, in data 28 marzo 2024, nei confronti di Daniel Purice, alla pena di mesi sei di arresto ed euro 1000 di ammenda, per il reato di cui all'art. 4 legge n. 110 del 18 aprile 1975. Considerato che i tre motivi proposti (nullità della sentenza per inosservanza di norme processuali stante il contrasto tra dispositivo letto in udienza e quello in calce alla sentenza - primo motivo; erronea applicazione dell'art. 4, comma 2, Legge n. 110 del 1975 con riferimento alla nozione di abitazione - secondo motivo; contraddittorietà della motivazione e travisamento della prova quanto alla circostanza che l'imputato fosse senza fissa dimora come risulta dall'esame testimoniale del 28 marzo 2024 - terzo motivo) sono manifestamente infondati.

Rilevato, infatti, che il primo motivo non tiene conto del fatto che il dispositivo, pubblicato in udienza mediante lettura, contiene la condanna dell'imputato anche alla pena dell'arresto e che, come notato dalla Corte territoriale, la motivazione svolta era congrua rispetto all'applicazione della pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda, sicché non ricorre la nullità eccepita. Considerato che le censure proposte con il secondo e terzo motivo non si confrontano con la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale il "giustificato motivo" del porto degli oggetti di cui all'art. 4, comma 2, legge n. 110 del 1975, ricorre solo quando particolari esigenze dell'agente siano perfettamente corrispondenti a regole comportamentali lecite relazionate alla natura dell'oggetto, alle modalità di verificazione del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell'accadimento e alla normale funzione dell'oggetto (Sez. 1, n. 578 del 30/09/2019, dep. 2020, Rv. 278083 - 01: fattispecie relativa al rinvenimento di un taglierino ed un coltello con lama nello zaino di un soggetto senza fissa dimora che si aggirava all'interno di un parcheggio, in cui la Corte ha ritenuto che l'indisponibilità di un'abitazione stabile non può da sola consentire il porto indiscriminato ed ingiustificato di oggetti di tale tipo, potendo il suddetto soggetto far ordinariamente riferimento ad un luogo riservato dove depositarli).

Ritenuto che segue l'inammissibilità del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa dell • ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, visti i motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 lugli