Cassation appeal dismissed for inadmissibility as grounds were not limited to absolute lack of motivation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible because the sole ground raised was a violation of law, which is the only permissible basis for such appeals regarding differentiated detention regimes. The applicant argued that the lower court failed to properly assess the continuation of criminal contacts, but the Court found the Tribunal's reasoning sufficient by citing specific factual indicators of the criminal group's activity. Consequently, the appeal was rejected as it did not meet the strict requirement of demonstrating an absolute lack of motivation or logical coherence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 41-bis, comma 2-sexies, Ord. pen.; Appeals against Tribunal of Surveillance decisions on differentiated detention regimes are admissible only for absolute lack of motivation, which requires a total absence of logical reasoning or a text devoid of minimum requirements, a standard not met when the lower court cites specific factual indicators of ongoing criminal activity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INZERILLO TOMMASO nato a PALERMO il 26/08/1949 avverso l'ordinanza del 13/03/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo avverso il decreto ministeriale del 18 gennaio 2024 in relazione alla ulteriore prosecuzione del regime detentivo differenziato applicato a Tommaso Inzerillo. Considerato che il motivo unico proposto (violazione di legge e inosservanza dell'art. 41-bis Ord. pen) è riproduttivo di profili di censura già vagliati dal Tribunale e, comunque, inerente alla motivazione svolta, a fronte di ricorso consentito solo per violazione di legge. Rilevato, infatti, che avverso il provvedimento emesso dal Tribunale di sorveglianza in sede di reclamo circa l'applicazione o la proroga del regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen., è ammesso ricorso per cassazione in rapporto alla sola violazione di legge (art. 41-bis, comma 2-sexies, Ord. pen.), con il limite, per questa Corte, di rilevare l'assoluta carenza di motivazione, intesa come mancanza grafica della stessa o come redazione di un testo del tutto sfornito dei requisiti minimi di logicità e aderenza ai dati cognitivi acquisiti, tale da rendere incomprensibile il percorso giustificativo della decisione, non riscontrato nella specie (Sez.
U, del 28/5/2003, Pellegrino, Rv. 224611; Sez. 1, 9/11/2004, Santapaola, Rv. 230203). Reputato, peraltro, sufficiente e necessario accertare, ai fini della proroga del regime differenziato, che la capacità del condannato di tenere contatti con l'associazione criminale di riferimento non sia venuta meno, con accertamento che va condotto anche alla stregua di una serie predeterminata di parametri (il profilo criminale, la posizione rivestita dal soggetto in seno all'associazione, la perdurante operatività del sodalizio e l'eventuale sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate) da considerare attraverso l'indicazione di indici fattuali sintomatici di attualità del pericolo di collegamenti con l'ambiente criminale esterno (Sez. 7, ord. n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248;
Sez. 1 n. 18791 del 06/02/2015, Caporrimo; Rv. 263508), esame svolto dal Tribunale con motivazione non apparente (v. p. 3). Rilevato che la motivazione non è apparente o mancante posto che il Tribunale di Roma segnala l'acclarata esistenza della famiglia mafiosa di Passo di Rigano-Boccadifalco (v. p. 3), la sua attuale operatività, la posizione immutata del condannato all'interno del gruppo di appartenenza nonostante lo stato di detenzione e circa la capacità di continuare il collegamento con l'organizzazione criminale (v. p. 4).Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativannente nella misura di cui al dispositivo tenuto conto dei motivi devoluti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 lugl