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Ordinanza — n. 28849/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal as inadmissible due to late filing of appeal reasons beyond statutory ten-day limit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28849/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Massimiliano Romaniello inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The Tribunal of Surveillance correctly identified that the defense failed to present the specific reasons supporting the appeal within the mandatory ten-day period following the notification of the rejection order. Relying on established case law regarding the procedural nature of these appeals, the Court ruled that the lack of timely substantiation rendered the appeal void, regardless of the substantive arguments presented.

Regesto Legislator

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Art. 69-bis Ord. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals for early release must be substantiated with specific reasons within ten days of notification; failure to do so renders the appeal inadmissible and subjects the appellant to court costs and a fine.

Parole chiave

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inadmissible appeal late filing reasons ten day limit early release appeal court costs fine censure tardive termine processuale perentorio opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 69-bis Ord. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 993 del 05/12/2011
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMANIELLO MASSIMILIANO nato a NAPOLI il 31/05/1974 avverso l'ordinanza del 05/03/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di Massimiliano Romaniello - nel quale il difensore si duole dell'erronea applicazione dell'art. 69-bis Ord. pen. e del vizio di motivazione, per avere il Tribunale di sorveglianza ritenuto tardivo il reclamo avendo la difesa articolato i motivi oltre il termine di presentazione dello stesso - perché manifestamente infondate.

Considerato che, nel provvedimento impugnato, correttamente è stata evidenziata dal Tribunale di sorveglianza la tardività del reclamo, e quindi la sua inammissibilità, per non avere il difensore del condannato presentato nei termini previsti dalla legge - di dieci giorni dalla notifica del provvedimento di rigetto - i motivi a sostegno del reclamo (si veda al riguardo Sez. 1, n. 993 del 05/12/2011, dep. 2012, Pg in proc. parisi, Rv. 251678, secondo cui i reclami previsti dall'ordinamento penitenziario in materia di liberazione anticipata, attesa la loro natura di mezzi d'impugnazione in una procedura ormai giurisdizionalizzata, debbono essere sostenuti, a pena di inammissibilità, da specifici motivi).

Osservato, pertanto, che il ricorso, che insiste sul fatto che, comunque, sarebbe sufficiente il reclamo nel termine di dieci giorni e possibile invece un'articolazione successiva dei motivi, in contrasto con il chiaro dato normativo e la consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto, deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 luglio 20