Cassation court dismisses appeal claiming nullity due to missing Spanish translation of citation decree in execution phase.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lack of a Spanish translation of the citation decree rendered the proceedings null. The lower court found the defendant represented by counsel, appointed an interpreter, and had not claimed inability to understand Italian, while the final judgment had already become res judicata. The court ruled that execution proceedings are not the proper venue to raise absolute nullities that should instead be addressed via rescission of the final judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 670 cod. proc. pen.; Art. 629-bis cod. proc. pen.: Absolute nullities arising from the absence of the accused or their defender in the trial cannot be raised via an execution incident once the judgment has become final, as such defects must be challenged through a request for rescission of the res judicata.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RODRIGUEZ CHICA CARLOS ENRIQUE nato il 21/08/1971 avverso l'ordinanza del 26/02/2025 del GIP TRIBUNALE di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza che denuncia omessa traduzione nella lingua spagnola del decreto di citazione in appello, relativamente al procedimento a carico del ricorrente, concluso con la sentenza del 12 gennaio 2021, divenuta irrevocabile il 21 novembre 2021. Ritenuto che il Giudice dell'esecuzione ha segnalato che non risulta agli atti del giudizio di merito, alcuna eccezione che attesta l'effettiva compromissione della possibilità dell'imputato di conoscere gli sviluppi del giudizio a suo carico e che questi non aveva dichiarato di essere completamente impossibilitato a comprendere la lingua italiana.
Considerato, inoltre, che il provvedimento impugnato sottolinea che l'imputato, nel giudizio, era stato rappresentato dal difensore di fiducia e che, all'udienza del 26 febbraio 2020, era stato conferito incarico ad un interprete per procedere alla traduzione del decreto di citazione dinanzi alla Corte di appello, rimarcando, altresì, che gli atti successivi dimostrano che l'imputato è stato messo in condizione di comprendere le accuse mosse a suo carico. Rilevato, in ogni caso, che il motivo unico proposto (erronea applicazione di legge penale e inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità) è manifestamente infondato perché l'incidente l'esecuzione non è rimedio per far valere nullità processuali anche assolute.
Considerato, infatti, che secondo il più autorevole indirizzo di questa Corte le nullità assolute e insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse. (Sez.
U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931 - 01). Ritenuto che segue l'inammissibilità del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 luglio 20