Italian Court dismisses appeal as fact-based complaints already adequately reviewed by lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Michael Suriano's appeal inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in applying Article 4 of the 1975 law and failed to apply Article 131-bis of the Penal Code. The court rejected these claims as mere factual disputes already thoroughly examined by the Court of Appeal of Caltanissett regarding the defendant's nervous behavior, the location of the knife, and his lack of explanation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4 L. 18 aprile 1975, n. 110; Art. 131-bis cod. pen.: Appeals based on factual disputes regarding the existence of specific criminal circumstances are inadmissible if the lower court has already adequately reviewed the evidence and reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SURIANO MICHAEL nato il 13/09/1970 avverso la sentenza del 07/11/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; i Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che le censure dedotte nel ricorso di Michael Suriano - nel quale il difensore, deducendo vizio di motivazione, si duole che sia stata ritenuta l'ipotesi di cui all'art. 4 I. 18 aprile 1975, n. 110 a carico dell'imputato e che non sia stata applicata la fattispecie di cui all'art. 131-bis cod. pen. - sono inammissibili, perché doglianze in fatto, altresì riproduttive di profili di censura già del tutto adeguatamente vagliati dalla Corte di appello di Caltanissetta.
Invero, detta Corte osserva che: - in sede di controllo di polizia giudiziaria l'imputato, che era alla guida del veicolo, manifestava un comportamento nervoso, tanto da procedersi a perquisizione nei suoi confronti ritenendo che detenesse armi o stupefacenti; - il coltello era rinvenuto all'interno del portaoggetti della portiera lato guida, ovvero in posizione tale da permettere a Suriano di acquisirne facilmente la disponibilità materiale per farne all'occorrenza uso immediato; - al momento del controllo l'imputato non forniva alcuna spiegazione agli operanti circa la presenza dell'oggetto all'interno dell'auto o sul perché si trovasse a quell'ora di notte alla guida di un mezzo di proprietà altrui, di fatto impedendo loro un'immediata e concreta verifica sulle giustificazioni poi addotte dalla difesa; - nessuna spiegazione è stata fornita personalmente dall'imputato neanche successivamente, essendo rimasto assente nel corso di tutto il primo giudizio; - a nulla rilevano le generiche osservazioni avanzate dalla difesa circa l'appartenenza dell'auto a terzi (nello specifico a una società con diversi dipendenti) o sul mancato ricordo da parte dell'imputato circa il motivo per il quale a quell'ora della notte si trovasse alla guida del mezzo; - il porto al di fuori dell'abitazione di un'arma impropria, quale quella sequestrata, con lama appuntita di circa cm. 9,5, può ritenersi giustificato solo da un'esigenza concreta di utilizzo della stessa per uno scopo lecito conforme al suo genere, in mancanza del quale, stante la natura contravvenzionale dell'illecito, la condotta va sanzionata anche solo a titolo di colpa; - del tutto correttamente il primo Giudice, in assenza di valida e immediata spiegazione da parte dell'imputato, ha ritenuto sussistente la responsabilità penale di Suriano per la condotta a lui addebitata; - inoltre, tenuto conto delle circostanze di tempo (il controllo avveniva alle ore 2:40), di luogo (l'arma veniva rinvenuta nell'immediata disponibilità dell'imputato che si trovava alla guida del mezzo nelle vie cittadine) e considerato anche l'atteggiamento nervoso manifestato dall'imputato al momento della verifica, va ritenuto connotato da una certa entità il pericolo che Suriano potesse concretamente avvalersi dello strumento in chiave aggressiva e correttamente è stata esclusa la particolare tenuità del fatto. i Considerato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Ro