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Ordinanza — n. 28844/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against early release denial due to unreasoned disciplinary infractions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28844/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The Tribunal of Surveillance rejected the request for early release because the appellant committed disciplinary infractions, including intimidation, which were not reasonably appreciated by the lower court. The Supreme Court found the four grounds of appeal manifestly unfounded since the disciplinary violations were evident in the contested decision.

Regesto Legislator

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Art. 54 Ord. pen.; Art. 600 c.p.p.: An appeal against a rejection of early release is inadmissible if the disciplinary infractions cited are not reasonably appreciated by the Tribunal of Surveillance, as the refusal is based on objective violations of prison rules.

Parole chiave

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early release denial disciplinary infractions Tribunal of Surveillance inadmissible appeal prison conduct violations pena con condizionale parziale assistenza riabilitativa messa in libertà provvisoria

Disposizioni normative citate

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Art. 54 Ord. pen.
Considerato che i quattro motivi proposti (erronea applicazione dell'art. 54 ord. pen. e vizio di motivazione con riferimento al semestre dal maggio al novembre 2023, in particolare con riferimento alla contestazione del 7 luglio 2023 - primo motivo e secondo motivo; inosservanza ed erronea applicazione dell'art.
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NASRI MOHAMED nato il 01/05/1982 avverso l'ordinanza del 12/03/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; t

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Roma, del 4 dicembre 2024, con la quale è stata accolta l'istanza di liberazione anticipata relativamente al periodo di detenzione dal 26 novembre 2023 al 26 maggio 2023 pari a un semestre, con rigetto nel resto della richiesta relativa a ulteriori tre semestri oggetto dell'istanza. Considerato che i quattro motivi proposti (erronea applicazione dell'art. 54 ord. pen. e vizio di motivazione con riferimento al semestre dal maggio al novembre 2023, in particolare con riferimento alla contestazione del 7 luglio 2023 - primo motivo e secondo motivo; inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 54 ord. pen. e vizio di motivazione, in relazione ai semestri dal 26 maggio 2022 al 26 novembre 2023 - secondo e terzo motivo) sono manifestamente infondati perché risulta dal provvedimento impugnato che, a prescindere dalla condotta del 7 luglio 2023, oggetto del primo motivo di ricorso, per tutti i semestri per i quali è stata rigettata la richiesta, vi sono state infrazioni disciplinari non irragionevolmente apprezzate dal Tribunale di sorveglianza ai fini dell'art. 54 Ord. pen. (cfr. p 2 dove si segnalano, tra l'altro, cinque rapporti disciplinari per intimidazione o sopraffazione dei compagni, cui sono seguite, in quattro casi, sanzioni disciplinari).

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo tenuto conto dei motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 luglio 2025 Il