Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of new grounds and procedural exhaustion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Ciro Nappo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Nappo argued that the lower court ignored evidence of a single criminal plan and violated the law regarding the unification of crimes. The court rejected these claims as manifestly unfounded and merely repetitive of arguments already properly evaluated and dismissed by the Tribunal of Torre Annunziata.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Appeals must present new grounds not already examined; if censure is merely a repetition of previously rejected arguments, the appeal is inadmissible.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAPPO CIRO nato a TORRE ANNUNZIATA il 16/08/1973 avverso l'ordinanza del 26/02/2025 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di Ciro Nappo - nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione e della violazione di legge, lamentando che l'ordinanza emessa nei confronti del suddetto, nel rigettare la richiesta di unificazione in relazione ai delitti giudicati con le sentenze sub 1), 2) e 4) rispetto alla residua ipotesi delittuosa di cui alla sentenza sub 3), ha trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso a fondamento delle condotte delittuose poste in essere - perché manifestamente infondate.
Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di Torre Annunziata nel provvedimento impugnato. In esso, invero, si evidenzia, con riguardo alla richiesta continuazione, relativa ai delitti (tra cui due partecipazioni associative) di cui a quattro sentenze esecutive, che: - i fatti giudicati con le prime due sentenze (partecipazione ad associazione mafiosa e delitti vari tra cui delitti di armi aggravati dall'aggravante dell'agevolazione mafiosa) risultano già ritenuti avvinti dal vincolo della continuazione con ordinanza emessa in sede esecutiva il 5 aprile 2022; - con tale ultimo provvedimento era rigettata la richiesta di continuazione con la violazione della misura di prevenzione di cui alla sentenza sub 3), attesa l'esclusione da parte del giudice della cognizione per detto reato dell'aggravante mafiosa e la finalità del tutto egoistica del delitto (per sottrarsi alla cattura finalizzata all'esecuzione di pena); - il carattere funzionale della latitanza rispetto alla perduranza del vincolo associativo non vale a dimostrare l'originaria programmazione sia pure per grandi linee, all'atto dell'adesione al sodalizio mafioso, della violazione degli obblighi connessi alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale cui Nappo sarebbe stato in futuro (dopo ben dieci anni) sottoposto; - la richiesta di continuazione è, invece, fondata in relazione al rapporto tra i reati di cui alle prime due sentenze, già unificate, con la partecipazione associativa di cui alla sentenza sub 4) acclarata a far data dal maggio 2015, che secondo la ricostruzione della sentenza passata in giudicato, rappresenta un ulteriore segmento che si pone in prosecuzione del pregresso vincolo, potendosi pertanto ritenere mai rescisso il legame associativo di Nappo, persistendo dopo la pronuncia di condanna per la partecipazione alla medesima associazione e anche durante l'esecuzione della pena.
Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3