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Ordinanza — n. 28840/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28840/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28840/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA (de plano) sul ricorso proposto da: SOCCODATO LUIZ AUGUSTO nato il 31/08/1983 avverso l'ordinanza del 12/03/2025 emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lagonegro non dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere B. Calaselice

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28840/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che il ricorso è proposto avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lagonegro, in funzione di Giudice dell'esecuzione, che ha rigettato la richiesta principale di riconoscimento del vincolo della continuazione tra due rapine aggravate, reati giudicati con due sentenze irrevocabili, proposta nell'interesse di Luiz Augusto Soccodato, nonché quella subordinata di applicazione della diminuzione di pena ex art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. in relazione alla sentenza di condanna sub punto b) dell'ordinanza.

Parole chiave

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riduzione della pena sospensione di pena modifica della sentenza riduzione della multa attenuazione della pena aggravamento della pena
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Testo completo

a seguente ORDINANZA (de plano) sul ricorso proposto da: SOCCODATO LUIZ AUGUSTO nato il 31/08/1983 avverso l'ordinanza del 12/03/2025 emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lagonegro non dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere B. Calaselice

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che il ricorso è proposto avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lagonegro, in funzione di Giudice dell'esecuzione, che ha rigettato la richiesta principale di riconoscimento del vincolo della continuazione tra due rapine aggravate, reati giudicati con due sentenze irrevocabili, proposta nell'interesse di Luiz Augusto Soccodato, nonché quella subordinata di applicazione della diminuzione di pena ex art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. in relazione alla sentenza di condanna sub punto b) dell'ordinanza.

Considerato che il ricorso per cassazione avverso il descritto provvedimento - proposto per vizio di motivazione rispetto alle deduzioni devolute con l'istanza, con particolare riferimento alle condizioni personali che avevano determinato l'imputato a commettere le due rapine aggravate giudicate con i provvedimenti definitivi citati - risulta presentato personalmente dal condannato, in data successiva al 3 agosto 2017, dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 il cui art. 1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso "salvo che la parte non vi provveda personalmente", impone che il ricorso sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011). Rilevato, infatti, che, in calce al ricorso, vi è soltanto la sottoscrizione del condannato e che il ricorso proviene dalla Casa circondariale ove il detenuto era ristretto, con la mera indicazione del difensore di fiducia nominato (Avv. G. Ladisi, del foro di Bari). Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 luglio 2025 Il Consigliere estens