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Ordinanza — n. 28838/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28838/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28838/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUDOROVICH SIMONE ( CUI 01GPQMY ) nato a PIOVE DI SACCO il 27/09/1986 avverso la sentenza del 01/07/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Venezia ha confermato la condanna, resa dal Tribunale di Padova in data 11 febbraio 2022, nei confronti del ricorrente, per il reato di contravvenzione al foglio di via obbligatorio ai sensi dell'art. 73, comma 3, d. Igs. n. 159 del 2011. Considerato che il motivo unico (violazione di legge e vizio di motivazione nella parte relativa alla dedotta insussistenza delle cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.) è inammissibile posto che la sentenza di secondo grado ha reso esauriente motivazione, sia in ordine alla insussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'ad 131-bis cod. pen., sia in ordine alla mancata prescrizione del reato (cfr. p. 5 e ss. dove si richiamano anche principi conformi a Sez.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28838/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 3, d. Igs. n. 159 del 2011. Considerato che il motivo unico (violazione di legge e vizio di motivazione nella parte relativa alla dedotta insussistenza delle cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.) è inammissibile posto che la sentenza di secondo grado ha reso esauriente motivazione, sia in ordine alla insussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'ad 131-bis cod. pen., sia in ordine alla mancata prescrizione del reato (cfr. p. 5 e ss. dove si richiamano anche principi conformi a Sez.

Parole chiave

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reati violenti infrazione alle norme della circolazione contravvenzioni pubblica istigazione a delinquere delitto atto preparatorio non punibile

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
Considerato che il motivo unico (violazione di legge e vizio di motivazione nella parte relativa alla dedotta insussistenza delle cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUDOROVICH SIMONE ( CUI 01GPQMY ) nato a PIOVE DI SACCO il 27/09/1986 avverso la sentenza del 01/07/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Venezia ha confermato la condanna, resa dal Tribunale di Padova in data 11 febbraio 2022, nei confronti del ricorrente, per il reato di contravvenzione al foglio di via obbligatorio ai sensi dell'art. 73, comma 3, d. Igs. n. 159 del 2011. Considerato che il motivo unico (violazione di legge e vizio di motivazione nella parte relativa alla dedotta insussistenza delle cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.) è inammissibile posto che la sentenza di secondo grado ha reso esauriente motivazione, sia in ordine alla insussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'ad 131-bis cod. pen., sia in ordine alla mancata prescrizione del reato (cfr. p. 5 e ss. dove si richiamano anche principi conformi a Sez.

U, n. 20989 - 25, Polichetti, del 12 dicembre 2024). Ritenuto, dunque, che il motivo è inammissibile in quanto generico e privo dell'indicazione delle ragioni in fatto e diritto che lo sostengono (cfr. (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822; Sez. 2, n. 5522 del 22/10/2013, Rv. 258264; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Rv. n. 254584). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo tenuto conto dei motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 luglio 2025 Il Consigliere estensore Il Presid