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Ordinanza — n. 28835/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals as defenses were waived, leaving sentencing and liability uncontested.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28835/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals by D'Ambrosio and Barracano inadmissible due to manifestly unfounded grounds. The defendants had previously waived all defenses except those regarding sentencing, meaning no contest existed on liability or specific charges. Consequently, the court ordered the dismissal of the appeals and condemned the appellants to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; When appellants waive defenses regarding liability and specific charges, appeals challenging those points are inadmissible as there is no longer a contested issue on the merits.

Parole chiave

Generato dall'IA
waiver of defense inadmissible appeal sentencing mitigation criminal procedure procedural costs manifestly unfounded Cassazione Roma

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: D'AMBROSIO CRISTIAN nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il 08/08/2001 BARRACANO GIOVANNI nato a MADDALONI il 06/09/1999 avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Considerato che le censure dedotte nel ricorso nell'interesse di Cristian D'Ambrosio (circa l'omessa motivazione della sentenza impugnata in ordine alla diversa qualificazione del fatto sub a di tentato omicidio come rissa aggravata e alla ritenuta responsabilità per le lesioni di cui al capo b dell'imputazione e circa il vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio) e nel ricorso nell'interesse di Giovanni Barracano (vizio di motivazione della sentenza di appello nella parte in cui vengono negate le circostanze attenuanti generiche prevalenti) sono manifestamente infondate.

Invero, nella sentenza di appello impugnata si dà atto che i difensori muniti di procura speciale e Barracano personalmente hanno comunicato la rinuncia a tutti i motivi di difesa diversi da quelli relativi alla dosimetria della pena, di cui va tenuto conto pur non trattandosi formalmente di concordato sulla pena per richiesta ex art. 599-bis cod. proc. pen. tardiva. Ne consegue che i motivi sulla responsabilità sono stati considerati rinunciati e non vi è contestazione sul punto, per cui i rilievi in punto di responsabilità non potevano essere fatti, al pari di quelli sul trattamento sanzionatorio in quanto conforme a quello richiesto dalle parti.

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 luglio 202