Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of admissibility in sentencing review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Antonello Amato inadmissible and ordered him to pay procedural costs. The defense argued for a reduction in the nine-year sentence based on the confession's diminished weight and errors in applying penal law regarding mitigating circumstances. The court rejected these grounds because appeals to the Supreme Court cannot challenge the punitive treatment or the balancing of circumstances decided at the trial level.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals to the Supreme Court are inadmissible when they concern the punitive treatment or the balancing of circumstances decided at the trial level, as these issues fall outside the scope of admissibility for cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMATO ANTONELLO nato a LAMEZIA TERME il 30/10/1998 avverso la sentenza del 25/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la condanna, resa nei confronti di Antonello Amato dal Tribunale di Lamezia Terme, in data 26 gennaio 2024, per i reati di tentato omicidio aggravato, porto della pistola utilizzata per commetterlo e resistenza a pubblico ufficiale, alla pena di anni nove e mesi quattro di reclusione, concesse le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata aggravante e alla recidiva, con pene accessorie e condanna al risarcimento del danno in favore delle parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato.
Considerato che la difesa, avv. M. Aiello, ha proposto ricorso affidandosi a due motivi (erronea applicazione di legge penale e vizio di motivazione quanto al giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche e circa l'entità della pena - primo motivo; erronea applicazione di legge penale in riferimento all'art. 62-bis cod. pen. - secondo motivo) segnalando, in particolare, che l'imputato è reo confesso e che è stata depotenziata la confessione ai fini del giudizio di bilanciamento nel senso della mera equivalenza. Viste le conclusioni scritte e la nota spese fatta pervenire dal difensore delle parti civili, avv.
T. D'Agosto. Rilevato che i motivi proposti sono inammissibili perché non consentiti in sede di legittimità, in quanto inerenti al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente motivazione, immune da illogicità manifesta, nonché da adeguato esame delle deduzioni difensive devolute con il gravame (cfr. p. 2 della sentenza impugnata). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, tenuto conto dei motivi devoluti.
Considerato, infine, che va respinta la richiesta di liquidazione delle spese sostenute dalle parti civili, perché il ricorso attiene al trattamento sanzionatorio e al giudizio di bilanciamento operato in sede di merito; inoltre, nessun contributo hanno fornito le parti civili the, senza produrre memorie, né svolgere alcuna considerazione, si sono limitate a far pervenire conclusioni scritte e a chiedere la liquidazione delle spese (cfr. nel senso indicato, tra le altre, Sez. 4, n. 19748 del 17/04/2024, Buccolieri, Rv. 286517 - 02; Sez. 4, n. 9179 del 31/01/2024, B., Rv. 285911 - 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese sostenute dalle parti civili. Così deciso il 3 luglio 2025 Il Consi liere estens