Cassation court dismisses appeal against pyrotechnics conviction for lack of admissible grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for illegal possession and unauthorized ignition of unmarked pyrotechnics. The appellant argued for a retrial based on alleged misinterpretation of medical certificates and procedural errors regarding evidence attribution. The court rejected these claims as repetitive, lacking novelty, and failing to demonstrate that the lower courts' reasoning was fundamentally flawed or illogical.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are merely repetitive of the second instance judgment or fail to demonstrate a specific, decisive misinterpretation of evidence that renders the entire reasoning illogical, as the substantive evaluation of proof remains bound by the principle of intangibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLO GIANCARLO nato a FAGNANO CASTELLO il 19/02/1969 avverso la sentenza del 03/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; „ecc,- i r,_,(c4 t-t, ett . cicZ d t -
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la condanna di Giancarlo Gallo, resa dal Tribunale Cosenza del 4 febbraio 2022, alla pena di mesi sei di reclusione ed euro undicimila di multa, per i reati di cui agli artt. 53 r.d. n. 773 del 1931 e 703 cod. pen., commessi tra il 31 dicembre 2018 e il 10 gennaio 2019, per aver detenuto una batteria di fuochi pirotecnici a cinquantanove bocche, riportante la dicitura Red Bang priva della marcatura CE che, successivamente, faceva esplodere sul viale in cemento in prossimità del garage di pertinenza della propria abitazione (capo A) e perché senza licenza dell'autorità accendeva la batteria dei fuochi di cui al capo A, nelle adiacenze di un luogo abitato e, cioè, nell'area pertinenziale della propria abitazione (capo B).
Considerato che i due motivi proposti (vizio di motivazione in relazione alla qualità esplodente del materiale detenuto e travisamento del contenuto del certificato rilasciato dal Pronto soccorso dell'Ospedale di Cosenza dal quale risulta che l'imputato presentava lesioni dovute allo scoppio di un petardo, non di fuochi pirotecnici - primo motivo; erronea applicazione dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., quanto alla riconducibilità del materiale all'imputato), anche alla luce delle ulteriori argomentazioni svolte con la memoria depositata in data 9 giugno 2025, sono manifestamente infondati e, comunque, non consentiti in sede di legittimità.
Rilevato, infatti, che le censure sono reiterative dell'atto di appello in quanto devolvono deduzioni già adeguatamente vagliate dalla Corte territoriale e disattese, con ragionamento ineccepibile in diritto e non manifestamente illogico. Rilevato, inoltre, quanto al primo motivo, che il ragionamento della Corte d'appello circa la potenzialità distruttiva del congegno, non viene basato soltanto sulla qualità delle lesioni riscontrate all'imputato, ma anche sull'accertata, consistente quantità di polvere pirica che il congegno rinvenuto sul posto era capace di contenere, circostanza, rispetto alla quale appare non decisivo il travisamento denunciato.
Ritenuto, in ogni caso, che il vizio di travisamento della prova che riguarda il solo contenuto del certificato acquisito è inammissibile trattandosi, comunque, di dato probatorio esaminato in modo conforme da entrambi i giudici di merito (cfr. p. 2 della sentenza di primo grado), considerato che, per la giurisprudenza di queta Corte la travisata valutazione di una prova indicata come decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., solo nel caso in cui si rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto, come oggetto di valutazione, nella motivazione del provvedimento di secondo grado e se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la decisiva forza dimostrativa del dato probatorio, fermi restando il limite del devolutum e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217;
Sez. 2, n. 47035 del 3710/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, dep. 2014, Capuzzi, Rv. 258438: Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio, Rv. 258774). Rilevato, quanto al secondo motivo, che alcun dubbio permane alla luce della lettura congiunta dei provvedimenti di merito (v. p. 2 e ss.), dai quali emerge che l'esito delle indagini - compiute nelle immediatezze, dopo che l'imputato si era portato presso il Pronto soccorso del locale nosocomio, con le gravi ferite descritte nella sentenza di primo grado - aveva consentito di riscontrare la presenza della batteria descritta nell'imputazione, rinvenuta lungo il vialetto dell'abitazione familiare del ricorrente che conduceva al garage, nonché di continue macchie di sangue che giungevano sino all'ingresso dell'immobile; inoltre, la sentenza di primo grado rende conto del fatto che alla riferibilità del materiale si era giunti anche attraverso la visione del materiale fotografico acquisito al fascicolo del dibattimento, dal quale era stato possibile ricavare che Gallo - a brevissima distanza dall'abitazione sua e dei suoi familiari - aveva proceduto .quella notte di Capodanno ad accendere la batteria vietata perché priva di etichettatura, poi deflagrata con le gravi conseguenze alla mano sinistra refertate dai sanitari che lo ricevettero al pronto soccorso.
Ritenuto che segue l'inammissibilità del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3