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Ordinanza — n. 28832/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on procedural defects and substantive grounds regarding bow transport.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28832/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible, rejecting claims regarding missing procedural notices and the substantive arguments against the conviction. The appellant argued for personal appearance rights and challenged the severity of transporting a bow without justification, while the lower court found the act posed a concrete criminal risk. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the state treasury.

Regesto Legislator

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Art. 23-bis d. I. n. 137 del 2020; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals based on procedural defects in summons notices or substantive challenges to the nature of the offense are inadmissible if the lower court's reasoning is sound and the statutory prescription period has not expired.

Parole chiave

Generato dall'IA
procedural notice defect transport of weapon criminal risk assessment prescription period extension inadmissible appeal court costs award state treasury fine porto abusivo di armi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 23-bis d. I. n. 137 del 2020
Invero, il decreto di citazione a giudizio in appello conteneva l'avviso che si sarebbe proceduto nelle forme di cui all'art. 23-bis d. I. n. 137 del 2020.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 20989 del 12 dicembre 2024
riforma Orlando (non giustificandosi in alcun modo, anche alla luce delle recenti Sez. U, n. 20989 del 12 dicembre 2024, dep.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIMINO LUCIANO nato a LAMEZIA TERME il 26/05/1983 avverso la sentenza del 18/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Considerato che la censura dedotta nel primo motivo di ricorso nell'interesse di Luciano Cimino, in cui ci si duole che il decreto di appello non conteneva l'avviso che si sarebbe proceduto con udienza in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, né l'avviso che la richiesta poteva essere presentata dalla parte privata esclusivamente a mezzo del difensore, contenendo erroneamente l'avviso della possibilità per le parti di presentarsi personalmente, è manifestamente infondata.

Invero, il decreto di citazione a giudizio in appello conteneva l'avviso che si sarebbe proceduto nelle forme di cui all'art. 23-bis d. I. n. 137 del 2020. Rilevato che le censure di cui al secondo, terzo e quarto motivo di impugnazione (violazione di legge circa il porto senza giustificato motivo, il fatto di particolare tenuità e la mancata applicazione dell'ipotesi di lieve entità) sono riproduttive di censure già valutate con argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici dalla sentenza impugnata. Invero, detta sentenza rileva che: - l'imputato è stato sorpreso mentre trasportava col proprio veicolo un arco con relative frecce; - il controllo avveniva in un contesto non riconducibile alla pratica sportiva, non essendo stato dimostrato un utilizzo sportivo immediato e non essendo stato dedotta una motivazione che potesse essere verificata immediatamente dai verbalizzanti; - nel caso in esame il trasporto dell'arco senza giustificato motivo al di fuori del contesto sportivo può presupporre un potenziale illecito utilizzo ed espone comunque a un rischio concreto di progressioni criminose che non consente di ritenere il fatto di particolare tenuità; - parimenti infondata è la richiesta di derubricazione nell'ipotesi lieve, che presuppone una minore offensività della condotta, non ravvisabile nel porto di un arco con frecce fuori del contesto sportivo, che integra un maggiore grado di pericolosità.

Osservato, infine, che l'eccezione di prescrizione - reiterata con la memoria difensiva - è manifestamente infondata, non essendo il reato prescritto, dovendosi, invero, aggiungere al termine massimo di prescrizione di cinque anni previsto per la contravvenzione (che sarebbe decorso in data 11 gennaio 2024) l'ulteriore termine di sospensione di un anno e sei mesi previsto dalla c.d. riforma Orlando (non giustificandosi in alcun modo, anche alla luce delle recenti Sez. U, n. 20989 del 12 dicembre 2024, dep. 2025, la richiesta difensiva, dì cui alla memoria, dì non applicazione di alcuna sospensione).Rilevato, pertanto, che il ricorso, come altresì supportato da successiva memoria difensiva, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il