Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 28829/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as execution judge must uphold final judgment's established crime date.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28829/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Antonio Aieta inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The execution court correctly determined that the date of the crime, fixed at December 31, 2015, by the final judgment, cannot be altered during enforcement proceedings. The court rejected Aieta's argument that his participation in the drug trafficking association ceased in 2014, emphasizing that the specific temporal limits of the criminal conduct were clearly defined in the prior irrevocable decision.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 cod. proc. pen.; The execution judge must interpret the res judicata to define its limits and cannot modify the date of the crime established in the final judgment when the consummation time was precisely determined during the trial.

Parole chiave

Generato dall'IA
execution_judge_power res_judicata_enforcement tempus_commissi_delicti drug_trafficking_association inadmissible_appeal criminal_procedure_code procedural_costs

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AIETA ANTONIO nato a NAPOLI il 24/03/1963 avverso l'ordinanza del 14/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Considerato che le censure dedotte nel ricorso nell'interesse di Antonio Aieta sono manifestamente infondate, oltre che reiterative di rilievi analiticamente affrontati dalla Corte di appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione. Detta Corte, invero, dopo avere premesso che il giudice dell'esecuzione ha il potere-dovere di interpretare il giudicato e di renderne espliciti il contenuto e i limiti, ricavando dalla sentenza irrevocabile tutti gli elementi, anche non chiaramente espressi, che siano necessari per le finalità esecutive, e che con riguardo al tempus commissi delicti per principio generale in sede esecutiva non è consentito modificare la data del commesso reato, accertata nel giudizio di cognizione con sentenza passata in giudicato quando il momento di consumazione sia individuato in sede di cognizione in termini precisi e delimitati, rileva che nel caso in esame la configurazione della condotta partecipativa è avvenuta secondo la tecnica della cosiddetta contestazione chiusa, poiché sono stati precisati gli estremi temporali della condotta con termine iniziale "dal settembre 2011" e termine finale "fino a tutto il 2015", e che i giudici della cognizione, nell'esaminare la specifica posizione di Antonio Aieta, esponente apicale di associazione criminale dedita al narcotraffico, non hanno delimitato diversamente il tempus commissi delicti che, in virtù della operata contestazione chiusa, resta, quindi, determinato alla data del 31/12/2015; e che, sulla base di queste considerazioni, deve essere disattesa la richiesta di Antonio Aieta di voler dichiarare, in relazione alla sentenza di appello irrevocabile il 21 giugno 2019, la partecipazione alla condotta associativa ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 cessata a far luogo dal 22 gennaio 2014, data di espiazione della pena.

Rilevato, pertanto, che il ricorso, nel quale si insiste sul carattere convenzionale della data indicata in detta sentenza per la partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, sulla assenza di riferimenti fattuali sino a tutto il 2015 e sul fatto che la stessa dovesse ritenersi cessata con la cessazione della commissione dei reati fine coincidente con l'arresto di Aieta avvenuto alla data del 22 gennaio 2014, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 l