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Ordinanza — n. 28827/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for repeating rejected lower court arguments regarding forgetfulness versus ignorance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28827/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Enzo Tramontano inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The defense argued that the appellate court confused forgetfulness with inexcusable ignorance when reducing his sentence for failing to report to police. The court rejected this, ruling that the lower court's reasoning was consistent with established jurisprudence distinguishing these concepts and immune from logical flaws.

Regesto Legislator

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Art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011; Art. 5 cod. pen.: Forgetfulness regarding an obligation to report excludes generic intent unless it constitutes inexcusable ignorance, a distinction correctly applied by lower courts.

Parole chiave

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omissive crime forgetfulness vs ignorance inadmissible appeal special surveillance sentencing reduction sanzioni penali responsabilità scemata indennizzo per carcerazione preventiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 6 settembre 2011
Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha riformato la condanna, resa nei confronti di Enzo Tramontano dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in data 7 dicembre 2022, per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.
Art. 5 cod. pen.
Sentenza Corte cost., n. 364 del 1988

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 58227 del 23/10/2018, Bongiovanni
n.159 del 2011 a condizione che integri gli estremi dell'ignoranza inevitabile non ravvisata, nel caso al vaglio, secondo un ragionamento ineccepibile e immune da travisamenti di ogni tipo rilevabili in sede di legittimità (Sez. 6, n. 58227 del 23/10/2018, Bongiovanni, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRAMONTANO ENZO nato a SAN FELICE A CANCELLO il 07/12/1990 avverso la sentenza del 18/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha riformato la condanna, resa nei confronti di Enzo Tramontano dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in data 7 dicembre 2022, per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 6 settembre 2011, concedendo le circostanze attenuanti generiche, con rideterminazione della pena in quella di mesi sei di reclusione. Considerato che il motivo unico proposto dalla difesa, avv. O. Sgambati (violazione di legge, travisamento della prova e illogicità della motivazione, avendo la Corte territoriale, peraltro, confuso i concetti di dimenticanza e ignoranza inescusabile) è inammissibile perché riproduttivo di motivi di censura già prospettati alla Corte territoriale e respinti con ragionamento immune da illogicità manifesta e da vizi di ogni tipo.

Rilevato, infatti, che la motivazione è in linea con la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale in tema di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, la dimenticanza dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria esclude la sussistenza del dolo generico, richiesto dal reato omissivo di cui all'art.75, comma 2, d.lgs. n.159 del 2011 a condizione che integri gli estremi dell'ignoranza inevitabile non ravvisata, nel caso al vaglio, secondo un ragionamento ineccepibile e immune da travisamenti di ogni tipo rilevabili in sede di legittimità (Sez. 6, n. 58227 del 23/10/2018, Bongiovanni, Rv. 274814 - 01, dove, in motivazione, questa Corte ha precisato che la dimenticanza sull'esistenza dell'obbligo si traduce in un'ignoranza del precetto penale e, quindi, può rilevare nei limiti di cui all'art.5 cod. pen., così come individuati dalla sentenza della Corte cost., n.364 del 1988).

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo tenuto conto dei motivi devoluti.

P.Q.M.

A Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ^.9 , ammende. Così deciso il 3 luglio 2025 Il Consigliere estensore