Cassation appeal against plea bargain sentence dismissed for inadmissible ground of non-existent innocence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against the plea bargain sentence inadmissible because the sole ground raised was the non-existence of the crime. The defense argued for acquittal based on a procedural defect, but the court noted that the defendant had implicitly waived issues regarding guilt by choosing the special procedure. Consequently, the appeal was rejected as it did not fall within the limited statutory grounds for challenging plea bargain decisions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod. proc. pen.: An appeal against a plea bargain sentence is inadmissible if the grounds raised do not pertain to the expression of the defendant's will, the lack of correlation between the request and the sentence, the erroneous legal qualification of the act, or the illegality of the penalty, as the defendant implicitly renounces questions on guilt by opting for the special procedure.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELLAHI MOHAMED (C.U.I. 01UU5VA) nato il 01/01/1965 avverso la sentenza del 18/02/2025 del TRIBUNALE di ALESSANDRIAudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO LUIGI BRANDA;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con sentenza emessa il 18 febbraio 2025, il il Tribunale di Alessandria ha applicato nei confronti di Dellahi Mohamed, su sua richiesta e con il consenso del Pubblico Ministero, l'aumento di pena di mesi 4 di reclusione ed euro 1.200 di multa, per il reato di cui all'art. 73, co. 5, d.P.R. 309/90..
2. Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza suindicata, per errata qualificazione giuridica dei fatti, ovvero per mancata assoluzione perché il fatto non sussiste.
3. Il ricorso è inammissibile perché proposto per un motivo non consentito. Infatti, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto dalla legge 11.103/17, l'imputato può proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, all'evidenza il motivo di ricorso esula dall'ambito di quelli consentiti.
Si denuncia C541 un vizio di motivazione della sentenza di patteggiamento, che, peraltro, non è neppure ravvisabile in concreto, atteso che dalla decisione, in base all'espressamente richiamato verbale di arresto e alle ammissioni degli addebiti in sede di convalida, sottolineate in sentenza, risulta verificata l'inesistenza dei presupposti per il proscioglimento dell'imputato, il quale, optando per il rito speciale, ha implicitamente rinunciato a sollevare questioni sulla colpevolezza e sugli elementi circostanziali del reato.
4. Non rientrando il motivo di ricorso tra quelli per i quali è consentita l'impugnazione, ne va dichiarata l'immediata inammissibilità ex art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod. proc. pen, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro quattromila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 giugno 2025 Il Consigliere estensore Il Pre'.