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Ordinanza — n. 28824/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals against plea bargain sentences dismissed as inadmissible due to lack of statutory grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28824/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Sorenti Andrea and Salvatore inadmissible without formalities. The defendants argued for immediate acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but the lower court had already addressed this by explicitly citing the relevant article to exclude such grounds. The Court ruled that appeals against plea bargain sentences are only admissible for specific statutory reasons, none of which were present in this case.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are inadmissible if they do not concern the expression of the defendant's will, lack of correlation with the judgment, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty, and must be declared inadmissible without formalities.

Parole chiave

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plea bargain appeals inadmissible cassation immediate acquittal procedural admissibility Cassation Court Italy condono delle spese procedurali ammende per infrazione procedurale principio di celerità

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Considerato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Ritenuto che la decisione in ordine alla inammissibilità dei ricorsi deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
A motivi di ricorso gli imputati lamentano violazione di legge e carenza di motivazione in ordine ad eventuali cause d'immediato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Considerato che, ai sensi dell'art.
D.P.R. 309/90, art. 73, comma 5
cod. pen., art. 336
art. 129 cod. proc. pen
A motivi di ricorso gli imputati lamentano violazione di legge e carenza di motivazione in ordine ad eventuali cause d'immediato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SORRENTI ANDREA nato a CANOSA DI PUGLIA il 12/06/1997 SORRENTI SALVATORE nato a CANOSA DI PUGLIA il 17/11/1966 avverso la sentenza del 27/03/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TRANIudita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Sorrenti Andrea e Sorrenti Salvatore hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui, a seguito di giudizio definito con il rito del patteggiamento, è stata applicata ai predetti la pena concordata tra le parti in relazione ai fatti di cui all'imputazione, riguardanti i reati di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e 336 cod. pen.

A motivi di ricorso gli imputati lamentano violazione di legge e carenza di motivazione in ordine ad eventuali cause d'immediato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Considerato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiannento risulta proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Considerato che i rilievi difensivi non rientrano tra quelli per i quali è proponibile l'impugnazione e che le censure sono comunque palesemente contraddette dal contenuto della pronuncia, in cui si richiama espressamente l'art. 129 cod.proc.pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste. Ritenuto che la decisione in ordine alla inammissibilità dei ricorsi deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente, quale unico modello procedimentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità.

Ritenuto pertanto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cass