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Ordinanza — n. 28823/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of standing; defendant personally filed appeal without authorized counsel.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28823/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because the defendant personally filed it without an authorized defender. The lower court had reduced the sentence following a settlement, but the appellant lacked the legal standing to challenge it directly. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay procedural costs and a fine to the state.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal in criminal proceedings is inadmissible if filed personally by the accused without the intervention of an authorized defender, and the court must declare this inammissibility without formalities.

Parole chiave

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lack of standing criminal appeal authorized defender personal filing procedural costs diritto a un difensore legittimazione a ricorrere ostacoli tecnici

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
309 del 1990; Rilevato che il ricorso - è stato proposto da soggetto privo di legittimazione, e in particolare dall'interessato personalmente e non da difensore abilitato al patrocinio in Cassazione Ritenuto che trova applicazione la vigente formulazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., introdotta dall'art.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
103, con decorrenza dal 3 agosto 2017, che esclude il ricorso personale dell'imputato; che ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Corte costituzionale, 13 giugno 2000, n. 86
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AKMEDOV ELDAR nato il 11/10/1994 avverso la sentenza del 19/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO LUIGI BRANDA;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che Akhmedov Eldart ha proposto ricorso avverso la sentenza del 19 marzo 2025 - con la quale la Corte d'appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale cittadino del 19/09/2024, preso atto del concordato intervenuto tra le parti, ha ridotto la pena ad anni 3 e mesi 10 di reclusione ed euro 46.000 di multa, per il reato previsto e punito dagli artt. 73 e 80 del d.P.R. n. 309 del 1990; Rilevato che il ricorso - è stato proposto da soggetto privo di legittimazione, e in particolare dall'interessato personalmente e non da difensore abilitato al patrocinio in Cassazione Ritenuto che trova applicazione la vigente formulazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 1, comma 63, della legge 23 giugno 2017, n. 103, con decorrenza dal 3 agosto 2017, che esclude il ricorso personale dell'imputato; che ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen, qualora l'impugnazione sia proposta da soggetto non legittimato, l'inammissibilità della stessa è dichiarata senza formalità.

Considerato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 giugno 2025 Il Consigliere estensore Il Pr