Cassation court dismisses appeals against sentencing agreement as waived issues are inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by El Aloui and Khannouri inadmissible, ruling that grievances regarding the sentencing agreement were waived. The appellants argued for a retrial based on alleged factual misinterpretations and illogical reasoning by the lower court. The court held that the agreement precludes any further challenges to the agreed-upon penalty or its quantification, reserving such review solely for the appellate court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The agreement on sentencing in the second instance implies a waiver of all grievances regarding the agreed penalty and its quantification, rendering subsequent appeals on these matters inadmissible.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: EL ALOUI ABDELILAH (CUI 00H0C9L) nato il 05/06/1977 KHANNOURI ABDELAZIZ (CUI 03BOFE0) nato il 18/08/1963 avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visti gli atti e la sentenza impugnata, letti i ricorsi proposti da El Aloui Abdelilah e Khannouri Abdelaziz. Rilevato che la Corte di merito, con la sentenza in epigrafe indicata, in parziale riforma della pronuncia emessa dal giudice di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta a El Aloui, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., accogliendo la proposta formulata dalle parti. Esaminato il ricorso dell'imputato; rilevato che il difensore lamenta mancanza e manifesta illogicità della motivazione per travisamento dei fatti e delle risultanze processuali in ordine ai reati contestati.
Considerato che il raggiungimento di tale accordo determina la radicale inammissibilità di doglianze che si riferiscano ai motivi ai quali la parte abbia espressamente rinunciato ed a quelli inerenti alla quantificazione di una pena diversa da quella concordata. Invero, per consolidato orientamento di questa Corte, formatosi sulla base degli indirizzi elaborati con riferimento all'abrogato art. 599, comma 4, cod. proc. pen., applicabili all'attuale concordato in appello, l'accordo delle parti implica la rinuncia a dedurre, nel successivo giudizio di legittimità, ogni diversa doglianza, anche riferibile a questioni rilevabili di ufficio, con l'eccezione dell'irrogazione di una pena illegale, di motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia [cfr.
Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194: "È inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili di ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazionel.
Considerato che le ragioni di doglianza - assolutamente generiche - esulano dalle ipotesi per le quali è consentita l'impugnazione avverso la sentenza di concordato in appello. Considerato, quanto al ricorso proposto da Khannouri Abdelaziz, che i motivi di doglianza articolati (motivi da 1 a 4) sono palesemente versati in fatto e tendenti ad avvalorare una diversa ricostruzione della vicenda, pure al cospetto di una motivazione logica e coerente. Considerato che esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una <rilettura> degli elementi di fatto posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.
U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945). Ritenuto, pertanto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616, cod. proc. pen., al versamento della somma di euro 3000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 24 giugno 2025 Il