Cassation appeal dismissed as inadmissible due to late filing exceeding the fifteen-day statutory deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed late, exceeding the fifteen-day period required after notification of the lower court's order. The appellant argued that the appellate court incorrectly characterized his conduct as grossly negligent based on mere presence and a phone call, but the court focused solely on procedural timing. Consequently, the appeal was rejected without formalities, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: Appeals must be lodged within fifteen days of notification; failure to comply renders the appeal inadmissible without formalities and subjects the appellant to costs and a fine.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ANDREA OLITA LUIGI nato il 12/05/1999 avverso l'ordinanza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO LUIGI BRANDA; Il
MOTIVI DELLA DECISIONE
-1411111,24 1. Con ordinanza del(17 ottobre 2024J depositata in cancelleria il 13 gennaio 2025 e notificata al difensore, la Corte di appello di Napoli ha rigettato l'istanza ex art.314 cod. proc. pen. avanzata da D'Andrea Olita Luigi.
2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge in relazione all'art.314 cod. proc. pen., qualificando erroneamente come gravemente colposa la condotta del ricorrente per la mera presenza sul luogo e per la telefonata da lui effettuata alla Somma, basandosi su una valutazione parziale e contraddittoria degli elementi emersi nell'intero procedimento penale.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto tardivamente proposto, per non essere stato presentato entro quindici giorni dalla notizia avuta dall'interessato e quindi dalla notifica del provvedimento impugnato, essendo stato notificato quest'ultimo in data 14 gennaio 2025. Ne consegue l'immediata declaratoria di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 591, lett. c), cod. proc. pen., da pronunciarsi «senza formalità», secondo quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. .
4. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 24 giugno 2025 Il Consigliere estensore