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Ordinanza — n. 28818/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for generic challenge to sentencing discretion regarding mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28818/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the appellant's arguments were generic and lacked specific criticism of the lower court's reasoning. The appellant claimed the generic mitigating circumstances were not granted in their maximum extent, but the court found the first-instance judgment sufficiently motivated regarding the defendant's partial collaboration and conduct. Consequently, the court ruled that challenging the proportionality of the sentence constitutes an inadmissible attempt to re-evaluate judicial discretion.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it merely challenges the proportionality of the sentence without demonstrating arbitrariness or illogical reasoning, as such challenges constitute a generic attack on the court's discretionary power.

Parole chiave

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generic appeal inadmissibility proportionality of sentence judicial discretion cassation mitigating circumstances partial collaboration defense aiuti alle imprese in difficoltà economia sociale responsabilità per carente organizzazione

Disposizioni normative citate

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Art. 62-bis cod. pen.
Rilevato che, a motivi di ricorso, il ricorrente lamenta inosservanza dell'art. 62-bis cod. pen., per non avere il giudice di merito riconosciuto le circostanze attenuanti generiche nella massima estensione.
Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90
Art. 366 c.p.p.
art. 62-bis cod. pen
Rilevato che, a motivi di ricorso, il ricorrente lamenta inosservanza dell'art. 62-bis cod. pen., per non avere il giudice di merito riconosciuto le circostanze attenuanti generiche nella massima estensione.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SYLLA YATMA nato il 12/01/1987 avverso la sentenza del 05/02/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Sylla Yatma, ritenuto responsabile, nelle conformi sentenze di merito, del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Rilevato che, a motivi di ricorso, il ricorrente lamenta inosservanza dell'art. 62-bis cod. pen., per non avere il giudice di merito riconosciuto le circostanze attenuanti generiche nella massima estensione.

Considerato che i motivi sono manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione ed in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto. Ritenuto che il profilo riguardante la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione è sostenuto da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la congruità e l'adeguatezza della scelta sanzionatoria operata in tal senso dal giudice di prime cure, in ragione delle modalità dell'azione e della condotta processuale serbata dall'imputato, solo parzialmente collaborativa; considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24 giugno