Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 28816/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific proof regarding the defendant's alleged illegal parking activity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28816/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court declared the appeal filed by Ferdinando Geraci inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The lower court had convicted Geraci for engaging in unauthorized parking activities based on administrative annotations from the Palermo Police, noting that his manual solicitation of drivers to park constituted the violation regardless of financial profits. The Court rejected the appellant's generic claim of insufficient evidence, affirming that the mere performance of the unauthorized activity was sufficient for liability.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 7, comma 15-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285; Appeals must be specific and founded on facts; generic allegations of lack of proof regarding the performance of an unauthorized activity are inadmissible when the lower court has correctly valued administrative records establishing the conduct.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal unauthorized parking lack of specific proof administrative annotations criminal liability Cassation procedure manual solicitation violazione del divieto di sosta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 7, comma 15-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GERACI FERDINANDO nato a PALERMO il 14/07/1965 avverso la sentenza del 19/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da Geraci Ferdinando, a mezzo del difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna resa in primo grado per il reato previsto dall'art.7, comma 15-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285.

Rilevato che l'unico motivo di impugnazione, con il quale è stata operata una generica contestazione inerente alla dedotta carenza di prova in ordine alla effettiva responsabilità dell'imputato per il reato a lui ascritto è inammissibile, in quanto del tutto aspecifico e comunque manifestamente infondato. In particolare - in relazione all'argomento già posto alla base del motivo di appello, in forza del quale non sussisterebbe prova adeguata che il ricorrente stesse effettivamente svolgendo un'attività di parcheggiatore abusivo - la Corte di merito ha, con argomentazioni congruenti e logiche, valorizzato plurime circostanze di fatto, desumibili dall'annotazione del personale della Questura di Palermo, dalla quale si desumeva, in modo univoco, la tipologia di attività svolta dal ricorrente (Geraci, il quale stazionava in un'area urbana di parcheggio della città di Palermo, con segnalazioni manuali, invitava gli automobilisti a parcheggiare).

Come ha correttamente argomentato la Corte di merito, il mancato rinvenimento di proventi dell'attività esercitata dall'imputato non rileva ai fini della esclusione della responsabilità, essendo configurabile la violazione contestata con il semplice svolgimento dell'attività non autorizzata di parcheggiatore. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 giugno 2025 Il Consigliere estensore Il