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Ordinanza — n. 28812/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against drug and counterfeit currency conviction for lack of admissible grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28812/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the defense's claims regarding sentencing aggravation and mitigating circumstances. The defense argued for a violation of legal principles and the denial of generic mitigating factors, but the court found the lower court's reasoning logically sound and supported by evidence. Consequently, the appeal was dismissed without a new evaluation of the sentence's appropriateness.

Regesto Legislator

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Art. 604 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: The cassation appeal is inadmissible if it seeks a new evaluation of the sentence's appropriateness or challenges the denial of mitigating circumstances without demonstrating illogical reasoning or arbitrariness by the trial court.

Parole chiave

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inadmissible appeal drug trafficking aggravation counterfeit currency generic mitigating circumstances new sentencing evaluation logical reasoning standard Cassation procedure traffico aggravato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 80 d.P.R. 309/90
Violazione di legge, illogicità, contraddittorietà ed apparenza della motivazione con riferimento all'aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. 309/90;
Art. 455 cod. pen.
pen.; violazione dell'art. 455 cod. pen.;
Art. 530, comma 2 cod. pen.
Violazione di legge, illogicità e contraddittorietà della motivazione; inosservanza del principio di diritto sancito dall'art. 530, comma 2, cod.
Art. 62-bis (as amended by D.L. 23/05/2008, n. 92)
270986 - 01:"Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l.
Art. 604 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
art. 80 d.P.R. 309/90
Violazione di legge, illogicità, contraddittorietà ed apparenza della motivazione con riferimento all'aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. 309/90;
art. 455 cod. pen
pen.; violazione dell'art. 455 cod. pen.;

Giurisprudenza citata

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Sez. U. n. 14722 del 30/01/2020, Rv. 279005
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 - 01:"Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art.
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRATITA ILIA CODRIN nato il 25/07/2003 avverso la sentenza del 02/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Fratita Ilia Codrin, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito dei reati di cui agli artt. 73, comma 4, e 80 d.P.R. 309/90 (per avere illecitamente detenuto sostanza stupefacente del tipo marijuana e hashish, contenenti un quantitativo di principio attivo pari a 9 chilogrammi) e 455 cod. pen. (per avere detenuto 3 banconote da 100 euro contraffatte). Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta:

1. Violazione di legge, illogicità, contraddittorietà ed apparenza della motivazione con riferimento all'aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. 309/90;

2. Violazione di legge, illogicità e contraddittorietà della motivazione; inosservanza del principio di diritto sancito dall'art. 530, comma 2, cod. pen.; violazione dell'art. 455 cod. pen.;

3. Violazione di legge, illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza o prevalenza sulla ritenuta aggravante. Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. Considerato che il primo motivo di ricorso, oltre che generico, è manifestamente infondato dal momento che la lettura del provvedimento impugnato dimostra come la Corte territoriale abbia adeguatamente argomentato con lineare logicità, coerente con l'analitica disamina dei dati probatori, la sussistenza dell'aggravante contestata, nel pieno rispetto dei principi stabiliti da Sezioni Unite Polito (Sez.

U. n. 14722 del 30/01/2020, Rv. 279005). Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che le doglianze ivi contenute si appalesano del tutto assertive ed ipotetiche, non scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione. Considerato che i profili riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sono sostenuti da conferente motivazione, avendo la Corte di merito evidenziato l'assenza di positivi elementi di valutazione idonei a consentire l'attenuazione della pena (cfr.

Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 - 01:"Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato"). Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il