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Ordinanza — n. 28810/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds lacking specific critique of lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28810/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds were generic and failed to provide a necessary critique of the lower court's arguments. The appellant challenged the application of Article 62-bis and sentencing under Article 133, but the court found no specific criticism of the reasoning regarding the crime's severity and the absence of mitigating factors. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis c.p.; Art. 133 c.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it merely requests a new evaluation of the sentence's congruity without demonstrating arbitrariness or illogical reasoning, as the court must limit itself to verifying the correctness of the legal application and the sufficiency of the motivation.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of critique sentencing congruity Article 62-bis Article 133 procedural costs risarcimento alle vittime di reati

Disposizioni normative citate

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Art. 62-bis cod. pen.
Rilevato che, a motivi di ricorso, il ricorrente lamenta erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen.; erronea applicazione e vizio di motivazione in relazione all'art.
Art. 133 cod. pen.
pen.; erronea applicazione e vizio di motivazione in relazione all'art. 133 cod. pen.
d.P.R. 309/90
73, comma 5, d.P.R. 309/90.
d.l. 23 maggio 2008, n. 92
62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n.
legge 24 luglio 2008, n. 125
92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato").
art. 62-bis cod. pen
Rilevato che, a motivi di ricorso, il ricorrente lamenta erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen.; erronea applicazione e vizio di motivazione in relazione all'art.
art. 133 cod. pen
pen.; erronea applicazione e vizio di motivazione in relazione all'art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv.
Sez. 4, Sentenza n. 41702 del 20/09/2004
(così Sez. 4, Sentenza n. 41702 del 20/09/2004, Rv.
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013
Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARDELLA CARMELO (CUI 01FRQUF) nato a PALERMO il 21/04/1974 avverso la sentenza del 29/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Cardella Carmelo, ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Rilevato che, a motivi di ricorso, il ricorrente lamenta erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen.; erronea applicazione e vizio di motivazione in relazione all'art. 133 cod. pen.

Considerato che i motivi sono manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione ed in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto. Ritenuto che i profili riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata - prossima al minimo edittale - e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sono sostenuti da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza l'entità del reato e l'assenza di positivi elementi idonei alla concessione del beneficio invocato (cfr.

Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 - 01:"Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato"). Considerato che, ove il giudice intenda infliggere una pena corrispondente al minimo edittale o che si discosti da tale minimo in misura non rilevante, collocandosi in una fascia medio bassa, non è necessaria un'apposita motivazione, essendo sufficiente il richiamo ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen. (così Sez. 4, Sentenza n. 41702 del 20/09/2004, Rv. 230278).

Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 giugno 2025 Il Consigliere estenso