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Ordinanza — n. 28809/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming prescription and necessity defense due to procedural errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28809/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The defense argued the crime was time-barred by a new law and that the lower court failed to properly consider the necessity defense. The court rejected these claims, citing a recent ruling that the prescription suspension from the 'Orlando Law' remained applicable to the offense committed in 2019, thereby preventing the statute of limitations from expiring.

Regesto Legislator

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Art. 159, commi 2, 3 e 4 cod. pen.; Art. 2, comma 1, lett. a) l. 134/2021: The suspension of the prescription period established by the 2017 Orlando Law continues to apply to offenses committed between August 2017 and December 2019, preventing the statute of limitations from expiring during the subsequent legislative changes.

Parole chiave

Generato dall'IA
prescription suspension Orlando Law application statute of limitations necessity defense inadmissible appeal criminal procedure legality principle pene condizionali

Disposizioni normative citate

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Art. 159, commi 2, 3 e 4 cod. pen.
20989, precedute da informazione provvisoria, hanno stabilito che la sospensione del corso della prescrizione prevista dall'art. 159, commi 2, 3 e 4, cod.
Art. 2, comma 1, lett. a) l. 134/2021
Violazione di legge con particolare riferimento alla mancata applicazione dell'art. 2, comma 1, lett.
Art. 54 cod. pen.
Violazione della legge penale con particolare riferimento all'art. 54 cod.
Art. 163 c.p.
Violazione di legge con particolare all'art. 163 c.p. e mancanza di motivazione nella parte in cui la Corte d'Appello non ha ritenuto concedibile il beneficio della sospensione della pena.
art. 54 cod. pen
Violazione della legge penale con particolare riferimento all'art. 54 cod.
art. 163 c.p
Violazione di legge con particolare all'art. 163 c.p.
art. 544 cod. proc. pen
a) dal termine previsto dall'art. 544 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sezioni Unite, n. 20989 del 05/06/2025
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANDIOTTO DANIELE nato a CAMPOSAMPIERO il 07/02/1981 avverso la sentenza del 07/10/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Candiotto Daniele, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies cod. strada. Fatto commesso il 17/8/2019. Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta:

1. Violazione di legge con particolare riferimento alla mancata applicazione dell'art. 2, comma 1, lett.

a) I. 134/21, essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione;

2. Violazione della legge penale con particolare riferimento all'art. 54 cod. pen., nella parte in cui la Corte d'appello non ha ritenuto applicabile la causa di giustificazione dello stato di necessità; mancanza della motivazione nella parte in cui la Corte d'appello di Venezia non ha ritenuto che la difesa abbia assolto all'onere di allegazione di prova contraria e nella parte in cui non ha rilevato le gravi contraddizioni emergenti dagli accertamenti svolti dalla Polizia Giudiziaria;

3. Violazione di legge con particolare all'art. 163 c.p. e mancanza di motivazione nella parte in cui la Corte d'Appello non ha ritenuto concedibile il beneficio della sospensione della pena. Corte d'Appello Considerato, quanto al primo motivo di ricorso, che la doglianza è manifestamente infondata. Il reato, infatti, è stato commesso il 17 agosto 2019, dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 (c.d. legge Orlando), applicabile ai fatti commessi a decorrere dal 3 agosto 2017 e fino al 31 dicembre 2019. Assume decisivo rilievo che le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza del 5 giugno 2025 (ud. 12 dicembre 2024), n. 20989, precedute da informazione provvisoria, hanno stabilito che la sospensione del corso della prescrizione prevista dall'art. 159, commi 2, 3 e 4, cod. pen., nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, continua ad essere applicabile, dopo l'introduzione dell'art. 2, comma 1, lett. a), della legge n. 134 del 27 novembre 2021, ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019.

Tale legge, come noto, aveva modificato la previgente norma dell'art. 159, comma 2, cod. proc. pen, nonché introdotto la sospensione del corso della prescrizione:

a) dal termine previsto dall'art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della sentenza di condanna di primo grado, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo per un tempo, comunque, non superiore a un anno e sei mesi;

b) dal termine previsto dall'art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi. Ne consegue, dunque, che, nel caso di specie, alla data di emissione della impugnata sentenza di appello (7 ottobre 2024), non fosse ancora decorso il termine di prescrizione, trattandosi di reato contravvenzionale, commesso in data 17/8/2019, per il quale andava pure computato, fra il primo e secondo grado, il periodo di sospensione di un anno e sei mesi previsto dalla c.d. legge Orlando.

Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che il diniego della invocata scriminante risulta fondato su argomentazioni del tutto logiche e coerenti con le risultanze istruttorie, tale da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità. Considerato che le ragioni di doglianza espresse nel secondo motivo di ricorso propongono un'alternativa ricostruzione dei fatti e una diversa considerazione delle emergenze probatorie. Ritenuto che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).Considerato, che la manifesta infondatezza connota anche il terzo motivo di ricorso, con cui la difesa censura la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, avendo i giudici di appello, con argomentare immune da censure escluso di poter formulare una prognosi positiva sulla futura astensione dalla commissione di reati, alla luce del precedente specifico annoverato e della gravità del fatto, sintomatici di una non trascurabile propensione a delinquere.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24