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Ordinanza — n. 28808/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28808/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28808/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: AKRACHE KHALID (CUI: 04FL8A4) nato il 11/02/1987 AKRACHE ACHRAF (CUI: 041Y8PB) nato il 21/11/1993 avverso la sentenza del 07/11/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi proposti a mezzo dei rispettivi difensori da Akrache Achraf e Akrache Khalid, ritenuti responsabili nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, in concorso tra loro.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28808/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. 309/90, in concorso tra loro.

Parole chiave

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gravi addebiti penali caso di rigore grado di gravità caso di media gravità allontanamento revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: AKRACHE KHALID (CUI: 04FL8A4) nato il 11/02/1987 AKRACHE ACHRAF (CUI: 041Y8PB) nato il 21/11/1993 avverso la sentenza del 07/11/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi proposti a mezzo dei rispettivi difensori da Akrache Achraf e Akrache Khalid, ritenuti responsabili nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, in concorso tra loro.

Considerato che le ragioni di doglianza sono state formulate in termini del tutto aspecifici, contenendo i ricorsi censure assolutamente generiche circa la mancanza di idonea motivazione a sostegno dell'affermazione di penale responsabilità (così Akrache Khalid) e della esclusione di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. (così Akrache Achraf). Considerato che la pronuncia impugnata, diversamente da quanto prospettato nei ricorsi, è sostenuta da conferente apparato argomentativo in punto di responsabilità degli imputati, esente da vizi logici e convergente con quello del Tribunale.

Considerato che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa dei ricorrenti (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 giugno 2025 Il Consiglier