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Ordinanza — n. 28807/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific legal and factual criticism of the lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28807/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground raised failed to provide a specific critique of the lower court's decision. The appellant argued for excessive sentencing and legal errors without analyzing the specific arguments or facts supporting the original judgment. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the required argumentative structure to challenge the conviction.

Regesto Legislator

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Art. 581, 591 c.p.p.; The appeal must contain specific grounds of law and fact criticizing the contested decision; generic assertions without this analysis render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility appeal specific grounds required lack of argumentative critique procedural defect cassation review standards diritto a un ricorso effettivo diritto a un difensore atti impugnabili

Disposizioni normative citate

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Art. 581 c.p.p.
Art. 591 c.p.p.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso per questi motivi segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
Per come ripetutamente chiarito da questa Corte di legittimità (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv.
Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso per questi motivi segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHANOUFI IMED (CUI 020F4VJ) nato il 26/12/1979 avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO LUIGI BRANDA;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con sentenza del 3 ottobre 2024, la Corte di appello di Venezia ha confermato la pronuncia del Tribunale di Verona del 15 settembre 2023 con cui Chanoufi Imed era stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 1000,00 di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali, in ordine al reato di cui all'art.73, commi 1 e 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309.

2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con unico motivo, vizio di legge e carenza di motivazione con riguardo all'art.129 cod. proc. pen., eccessività della pena irrogata ed erronea qualificazione giuridica del fatto.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto proposto con motivo non specifico. Il motivo dedotto non è specifico perché non è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, prospettando deduzioni generiche e assertive, prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste. Per come ripetutamente chiarito da questa Corte di legittimità (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584-01), la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.

Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, cioè, è innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). Risulta di chiara evidenza, pertanto, che se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento).

4. All'inammissibilità del ricorso per questi motivi segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della C