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Ordinanza — n. 28805/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of specific legal grounds and factual elements under procedural code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28805/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the grievances raised by the appellant. The appellant argued for a lack of proper motivation regarding the exclusion of acquittal causes, but the court found the arguments aspecific and devoid of concrete legal or factual support. Consequently, the court ruled that the appeal violated mandatory procedural requirements for admissibility, ordering the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581, 591 cod. proc. pen.; Appeals must specify legal grounds and factual elements; generic criticisms of motivation render an appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity procedural code generic grievances court costs acquittal causes motivation requirements decisione incidentale impugnabile

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
Considerato che le ragioni di doglianza sono state formulate in termini del tutto aspecifici, contenendo il ricorso censure assolutamente generiche circa la mancanza di idonea motivazione a sostegno della esclusione di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
Artt. 581 e 591 cod.proc.pen.
Considerato che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
art. 73 d.P.R. 309/90
art. 129 cod. proc. pen
Considerato che le ragioni di doglianza sono state formulate in termini del tutto aspecifici, contenendo il ricorso censure assolutamente generiche circa la mancanza di idonea motivazione a sostegno della esclusione di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAMGHARI HAMADI nato il 26/04/1978 avverso la sentenza del 07/11/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Lamghari Hamadi, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90. Considerato che le ragioni di doglianza sono state formulate in termini del tutto aspecifici, contenendo il ricorso censure assolutamente generiche circa la mancanza di idonea motivazione a sostegno della esclusione di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

Considerato che la pronuncia impugnata, diversamente da quanto prospettato nel ricorso, è sostenuta da conferente apparato argomentativo in punto di responsabilità dell'imputato, esente da vizi logici e convergente con quello del Tribunale. Considerato che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 giugno 2025 Il Consigliere estensore Il Pre dente ,