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Ordinanza — n. 28798/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifest unfoundedness regarding minor drug offense classification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28798/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Antonio Coppola inadmissible for manifest unfoundedness. The appellant challenged the conviction for possessing 8.57 grams of cocaine, arguing for a 'minor offense' classification under Article 73, paragraph 5, of the Drug Trafficking Decree. The court rejected this claim, noting that the lower court properly considered the drug's weight, packaging materials, and the organized nature of the activity to determine the offense's severity.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990; Appeals are inadmissible if they merely repeat merit arguments already decided without demonstrating logical flaws or legal errors in the lower court's assessment of drug quantity and trafficking intent.

Parole chiave

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drug trafficking minor offense classification appeal inadmissibility manifest unfoundedness cocaine possession criminal appeal procedural dismissal azione penale privata

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990
La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 17 gennaio 2025, ha confermato integralmente la decisione di primo grado con cui Coppola Antonio era stato condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 1, D.P.R.
Art. 616 cod.proc.pen.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent.
art. 616 cod.proc.pen
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 1428 del 19/12/2017
Sez. 6, n. 1428 del 19/12/2017, dep.
Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018
Corte Cost., sent. n. 186/2000
616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COPPOLA ANTONIO nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il 08/10/1983 avverso la sentenza del 17/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO LUIGI BRANDA; ./L

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 17 gennaio 2025, ha confermato integralmente la decisione di primo grado con cui Coppola Antonio era stato condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 1, D.P.R. n. 309/1990, per aver detenuto a fini di spaccio gr. 8,57 di cocaina suddivisa in 39 dosi preconfezionate, rinvenute parte sulla sua persona e a bordo dell'autovettura in uso, parte nella camera da letto presso il domicilio, unitamente a materiale per il confezionamento, bilancino di precisione e denaro contante di piccolo taglio. La Corte territoriale ha rigettato la richiesta di derubricazione nell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5.

2. Il ricorso, con cui si lamenta l'esclusione della fattispecie di cui al comma 5, risulta inammissibile per manifesta infondatezza. In proposito, deve darsi conto dell'indirizzo interpretativo espresso dalla giurisprudenza di legittimità per cui il riconoscimento dell'indicata fattispecie richiede un'adeguata valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell'azione, qualità e quantità della sostanza con riferimento al grado di purezza, in modo da pervenire all'affermazione di lieve entità in conformità ai principi costituzionali di offensivit e proporzionalità della pena (cfr.

Sez. 6, n. 1428 del 19/12/2017, dep. 2018, Rv. 271959-01). E' necessario, cioè, che la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990 costituisca l'approdo della valutazione complessiva di tutte le circostanze del fatto rilevanti per stabilire la sua entità alla luce dei criteri normativizzati e che tale percorso valutativo, così ricostruito, si rifletta nella motivazione della decisione, dovendo il giudice dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata solo ad alcuni di ess: (cfr., in questi termini, Sez.

U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076-01). Ciò premesso in punto di diritto, deve ritenersi, che, nel caso di specie, la Corte territoriale abbia offerto una motivazione pienamente adeguata in ordine al disposto diniego del riconoscimento della fattispecie della lieve entità, essendo stati posti in rilievo aspetti rivelatori della finalità di spaccio e della professionalità con cui lo stesso veniva svolto da parte dell'imputato. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha posto in rilievo aspetti rivelatori della finalità di spaccio e della professionalità con cui lo stesso veniva svolto da parte dell'imputato.

Gli elementi indicatori costituiti dalle modalità della condotta, la natura pesante della sostanza, la già predisposta divisione in dosi, la presenza di materiale per il confezionamento, un'attività organizzata in forma stabile e un volume di affari rilevante, sono stati ritenuti ostativi a determinare la qualificazione del fatto come di lieve offensività, con argomenti che appaiono privi di vizi logici. D'altro canto, le censure del ricorrente si limitano a riproporre valutazioni di merito già compiutamente esaminate dai giudici del gravame, senza evidenziare alcun vizio della motivazione né errori nell'applicazione della legge penale.

L Il ricorso manifesta carattere meramente ripetitivo delle doglianze già prospettate in sede di gravame e disattese con congrua motivazione, configurandosi quale mero dissenso rispetto alle valutazioni discrezionali operate dalla Corte territoriale nell'apprezzamento del materiale probatorio.

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 24 giugno 2025 Il Consi