Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific legal and factual arguments against the lower court's sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to provide specific legal and factual arguments against the sentencing decision. The appellant merely asserted that the penalty was excessive without critically analyzing the reasoning of the appealed judgment. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the necessary argumentative foundation required by procedural law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 e 591 c.p.p.; The appeal must contain specific legal and factual arguments critically analyzing the contested decision, otherwise it is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI BELLA MICHAEL LUIGI nato a CATANIA il 20/12/2003 avverso la sentenza del 27/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO LUIGI BRANDA;
MOTIVI DELLA DECISIONE
23. e k ZiL3 2_5 1. Con sentenza del(10 febbraio 202q la Corte di appello di Catania ha confermato la pronuncia del Tribunale di Catania del 29 aprile 2024 con cui Di Bella Michael Luigi era stato condannato alla pena di anni uno, mesi quattro, di reclusione ed euro 3600,00 di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali, in ordine al reato di cui all'art.73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309.
2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla valutazione della condotta dell'imputatola misura eccessiva e illogica della pena applicata.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto proposto con motivo non specifico e non consentito. Il motivo dedotto non è specifico perché non è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, prospettando deduzioni generiche e assertive, prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste. Per come ripetutamente chiarito da questa Corte di legittimità (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584-01), la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.
Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, cioè, è innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). Risulta di chiara evidenza, pertanto, che se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento). Il motivo avanzato, inoltre, è ugualmente aspecifico rispetto al trattamento punitivo, in quanto non si confronta in alcun modo con la motivazione della sentenza, limitandosi ad affermare la misura eccessiva e illogica rispetto ai criteri dettati dall'art. 133 cod.pen..
4. All'inammissibilità del ricorso per questi motivi segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 24 giugno 2025 Il