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Ordinanza — n. 28793/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifest unfoundedness of arguments regarding drug possession and sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28793/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Luigi Bifulco's appeal inadmissible, ruling that the arguments regarding contradictory reasoning and sentencing were manifestly unfounded. The defense claimed inconsistencies in the lower courts' findings about Bifulco's knowledge of the drug deal and requested generic mitigating circumstances, which were denied based on his negative personality and criminal history. The court rejected these claims by emphasizing that the first and second instance judgments form an indivisible whole and that the lower courts provided sufficient, logical reasoning based on established criteria for both factual reconstruction and penalty determination.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 2, cod. proc. pen.; Art. 129, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, as the lower courts' reasoning constitutes a single organic entity and the cassation court cannot re-evaluate the congruity of the penalty or the application of mitigating circumstances.

Parole chiave

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manifestly unfounded appeal inadmissibility of cassation negative personality generic mitigating circumstances drug possession offense indivisible judgment penalty congruity peculio

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90
Art. 62-bis cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Considerato che, ai fini della concessione del beneficio invocato, non è richiesto che il giudice di merito consideri tutti gli elementi contenuti nell'art. 133 cod. pen., dovendo ritenersi sufficiente il richiamo soltanto ad uno o ad alcuno di essi (cfr.
Art. 129, cod. proc. pen.
Rilevato che l'inammissibilità del ricorso per cassazione, conseguente alla manifesta infondatezza dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità, a norma dell'art. 129, cod.
art. 133 cod. pen
Considerato che, ai fini della concessione del beneficio invocato, non è richiesto che il giudice di merito consideri tutti gli elementi contenuti nell'art. 133 cod. pen., dovendo ritenersi sufficiente il richiamo soltanto ad uno o ad alcuno di essi (cfr.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, 22/11/1993, n. 1309, Albergamo
Sez. 3, 14/2/1994, n. 4700, Scauri
197250; Sez. 3, 14/2/1994, n. 4700, Scauri, Riv.
Sez. 2, 2/3/1994, n. 5112, Palazzotto
197497; Sez. 2, 2/3/1994, n. 5112, Palazzotto, Riv.
Sez. 2 del 13/11/1997, n. 11220, Ambrosino
198487; Sez. 2 del 13/11/1997, n. 11220, Ambrosino, Riv.
Sez. 6, 20/11/2003, n. 224079
Sez. 6, 20/11/2003, n. 224079).
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv.
Sez. 6, n. 38780 del 17/06/2014, Morabito
Sez. 6, n. 38780 del 17/06/2014, Morabito, Rv.
Sez. U, n. 32 del 22/11/2000
pen., ivi compreso l'eventuale decorso del termine di prescrizione intervenuto dopo la sentenza di appello e prima del giudizio in cassazione (così Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIFULCO LUIGI nato a SAN GIUSEPPE VESUVIANO il 01/10/1965 avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto, a mezzo del difensore, da Bifulco Luigi, ritenuto responsabile, nelle conformi sentenze di merito, del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 - così riqualificata l'originaria imputazione - per avere detenuto sostanza stupefacente del tipo cocaina (grammi 1,3382) in concorso con altro imputato.

Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta quanto segue. I) Contraddittorietà della motivazione nella parte in cui si è inteso sostenere che Bifulco fosse, contrariamente a quanto dichiarato in sede di udienza di convalida, consapevole di partecipare alla cessione, pur essendo emerso, per stessa ammissione dell'acquirente finale (Trofa Carmine), che questi non avesse mai visto in precedenza Bifulco, avendo sempre avuto contatti con il solo Guagliuolo. II) Violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen.; illogicità della motivazione nel parte in cui è stata rigettata la richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

Ritenuto che, in caso di c.d. "doppia conforme" affermazione di responsabilità, in base a giurisprudenza pacifica di questa Suprema Corte, la sentenza di primo grado e quella di appello formano un tutto organico ed inscindibile, una sola entità logico-giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, integrandosi vicendevolmente (Sez. 1, 22/11/1993, dep. 4/2/1994, n. 1309, Albergamo, Riv. 197250; Sez. 3, 14/2/1994, n. 4700, Scauri, Riv. 197497; Sez. 2, 2/3/1994, n. 5112, Palazzotto, Riv. 198487; Sez. 2 del 13/11/1997, n. 11220, Ambrosino, Riv. 209145;

Sez. 6, 20/11/2003, n. 224079). Considerato che le sentenze di merito sono assistite da conferente apparato argomentativo a sostegno dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, profilo contestato dalla difesa con il primo motivo di ricorso. Considerato che le deduzioni difensive, dietro l'apparente prospettazione del vizio di legittimità, concernendo in realtà la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito, unitamente al primo giudice, una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale.

Nella specie, i giudici di merito hanno posto in rilievo come il ricorrente, il quale si trovava nella vettura unitamente a Guagliuolo Salvatore, fu visto dagli operanti passare a quest'ultimo il pacchetto di sigarette contenente lo stupefacente ceduto al consumatore Trofa; hanno poi evidenziato come la presenza di Bifulco nella vettura di Guagliuolo all'atto della cessione della droga non potesse essere considerata casuale, essendo l'incontro con il consumatore avvenuto previo appuntamento telefonico tra Guagliuolo e l'acquirente, di talché hanno logicamente ritenuto che Bifulco avesse consapevolmente preso parte alla cessione programmata.

Ritenuto che il profilo riguardante la determinazione della pena in concreto irrogata è sostenuto da congrua motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza l'entità della condotta serbata dall'imputato, in considerazione della natura della sostanza ceduta e della sua negativa personalità, onde è d'uopo ritenere inammissibile il motivo in ragione del pacifico orientamento in base al quale nel giudizio di cassazione non sono proponibili censure volte a sollecitare una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, come nel caso in esame, non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142).Considerato, quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche, che la Corte di merito ha egualmente offerto idonea motivazione, rimarcando la negativa personalità dell'imputato, gravato da plurimi precedenti penali, la mancanza di resipiscenza, la complessiva gravità del fatto in ragione della qualità della sostanza stupefacente ceduta.

Considerato che, ai fini della concessione del beneficio invocato, non è richiesto che il giudice di merito consideri tutti gli elementi contenuti nell'art. 133 cod. pen., dovendo ritenersi sufficiente il richiamo soltanto ad uno o ad alcuno di essi (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02:"Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente").

Considerato che l'esclusione della contestata recidiva non è incompatibile con il diniego delle attenuanti generiche (cfr. Sez. 6, n. 38780 del 17/06/2014, Morabito, Rv. 260460:"L'esistenza di precedenti penali specifici può rilevare ai fini del diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici di legge anche quando il giudice, sulla base di una valutazione complessiva del fatto oggetto del giudizio e della personalità dell'imputato, esclude che la reiterazione delle condotte denoti la presenza di uno spessore criminologico tale da giustificare l'applicazione della recidiva").

Rilevato che l'inammissibilità del ricorso per cassazione, conseguente alla manifesta infondatezza dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità, a norma dell'art. 129, cod. proc. pen., ivi compreso l'eventuale decorso del termine di prescrizione intervenuto dopo la sentenza di appello e prima del giudizio in cassazione (così Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del