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Ordinanza — n. 28791/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic arguments lacking specific critique of lower court's drug quantity assessment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28791/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to properly evaluate the quantity of seized drugs to qualify the offense as having 'minor quantity' under specific regulations. The court rejected this claim as generic, noting that the lower court correctly considered both the substantial weight of the drugs and the organized nature of the trafficking operation, which precluded a finding of minor quantity.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.; Art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990: An appeal based on alleged failure to apply the minor quantity provision is inadmissible if the lower court's reasoning adequately evaluates all relevant circumstances, including quantity and modus operandi, without requiring a specific citation of jurisprudential parameters.

Parole chiave

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inadmissible appeal minor quantity offense drug trafficking regulations generic arguments procedural inadmissibility allegazioni di persecuzione contraddittorie asserzione difendibile allegazioni fattuali non credibili

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Avverso tale pronuncia l'imputato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990
b) c.p.p., per inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata riqualificazione della fattispecie contestata in quella prevista e punita dall'art. 73 comma V D.P.R.
Art. 616 cod.proc.pen.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent.
art. 73 D.P.R. 309/90
b) c.p.p., per inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata riqualificazione della fattispecie contestata in quella prevista e punita dall'art. 73 comma V D.P.R.
art. 616 cod.proc.pen
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent.

Giurisprudenza citata

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Sez. VI, n. 45061/2022
Sez. 6, n. 1428 del 19/12/2017
Sez. 6, n. 1428 del 19/12/2017, dep.
Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018
Corte Cost., sent. n. 186/2000
616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGLIATA PAOLO nato a MUGNANO DI NAPOLI il 16/07/1974 avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO LUIGI BRANDA;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza emessa in data 10.10.2024, confermava la sentenza del Tribunale di Napoli del 28.03.2024, che aveva dichiarato Agliata Paolo colpevole del reato di cui agli artt. 81 cpv., 110 c.p. e 73 c. 1 D.P.R. 309/1990, condannandolo alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione ed euro dodicimila di multa.

2. Avverso tale pronuncia l'imputato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

b) c.p.p., per inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata riqualificazione della fattispecie contestata in quella prevista e punita dall'art. 73 comma V D.P.R. 309/90. Il ricorrente lamenta che la Corte territoriale abbia omesso di valutare specificamente i parametri quantitativi della sostanza stupefacente sequestrata in relazione ai criteri stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità per il riconoscimento della lieve entità di cui al comma 5 dell'art. 73 D.P.R. 309/90, richiamando i parametri indicati in Cass. Pen. Sez. VI Sent. N. 45061/2022.

3. Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile. Le argomentazioni difensive si appalesano generiche e prive di adeguata specificità, limitandosi a una mera evocazione di orientamenti giurisprudenziali senza alcuna puntuale critica della motivazione resa dalla Corte territoriale. In proposito, deve darsi conto dell'indirizzo interpretativo espresso dalla giurisprudenza di legittimità per cui il riconoscimento dell'indicata fattispecie richiede un'adeguata valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell'azione, qualità e quantità della sostanza con riferimento al grado di purezza, in modo da pervenire all'affermazione di lieve entità in conformità ai principi costituzionali di offensività e proporzionalità della pena (cfr.

Sez. 6, n. 1428 del 19/12/2017, dep. 2018, Rv. 271959-01). E necessario, cioè, che la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990 costituisca l'approdo della valutazione complessiva di tutte le circostanze del fatto rilevanti per stabilire la sua entità alla luce dei criteri normativizzati e che tale percorso valutativo, così ricostruito, si rifletta nella motivazione della decisione, dovendo il giudice dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata solo ad alcuni di ess: (cfr., in questi termini, Sez.

U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076-01). Ciò premesso in punto di diritto, deve ritenersi, che, nel caso di specie, la Corte territoriale abbia offerto una motivazione pienamente adeguata in ordine al disposto diniego del riconoscimento della fattispecie della lieve entità, valorizzando non soltanto il dato quantitativo delle sostanze rinvenute - peraltro oggettivamente rilevante (complessivamente oltre 20 grammi tra eroina e cocaina, corrispondenti a centinaia di dosi) - ma anche le modalità della condotta, il contesto operativo e l'organizzazione dell'attività di spaccio, elementi tutti incompatibili con l'ipotesi di lieve entità.

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de