Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic arguments and lack of specific critique on sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The defense argued for a new evaluation of the sentence under Article 133 of the Penal Code, claiming the lower penalty was erroneous. The court rejected these grounds as generic, lacking specific critique, and contrary to established case law prohibiting new assessments of sentencing congruity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90: In cassation proceedings, appeals challenging the concrete determination of the penalty are inadmissible if they merely seek a new evaluation of congruity without demonstrating arbitrariness or illogical reasoning, as the lower court's motivation suffices when relevant elements are identified.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OREFICE CARLO nato a CASAVATORE il 22/01/1962 avverso la sentenza del 25/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Orefice Carlo, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, così riqualificata l'originaria imputazione. Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa si duole dell'erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen.
Considerato che i rilievi proposti sono manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione ed in contrasto con la giurisprudenza di legittimità in materia. Ritenuto che il profilo riguardante la determinazione della pena in concreto irrogata, inferiore alla media edittale, è sostenuto da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la negativa personalità dell'imputato, gravato da plurimi precedenti anche specifici e la gravità del fatto, che, sebbene sussunto sotto la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, risulta essere di non trascurabile rilevanza.
Rilevato che la giustificazione offerta è rispettosa dei criteri stabiliti in sede di legittimità; invero, in tema di determinazione della pena la giurisprudenza di legittimità ha affermato che possa ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorché siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art.133 cod. pen. (Sez.1, n.3155 del 25/09/2013, dep.2014, Waychey, Rv. 258410- 01).
Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 giugno 2025 Il Consigliere esten