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Ordinanza — n. 28789/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against drug trafficking conviction for lack of legal grounds and insufficient reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28789/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Battaglia Valerio inadmissible, upholding the lower court's conviction for drug trafficking. The defense argued for specific legal qualifications and sentencing leniencies, but the court found the first-instance judgment well-motivated and free from logical errors. Consequently, the court rejected all grievances, citing the defendant's professional conduct and prior record as valid grounds for the original penalty.

Regesto Legislator

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Art. 73 comma 5 d.P.R. 309/90; Art. 131-bis cod. pen.; In appeals, a conviction is upheld if the lower court's reasoning is coherent, evidence-based, and free from logical incongruences regarding the defendant's professional criminality and subjective intent.

Parole chiave

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drug trafficking conviction professional criminality inadmissible appeal sentencing discretion recidivism recognition attenuazione della pena commisurazione della pena per stupefacenti recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 73 comma 5 d.P.R. 309/90
Erronea applicazione della legge penale con riferimento alla mancata qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R.
Art. 131-bis cod. pen.
Erronea applicazione della legge penale con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod.
art. 131 bis cod. pen
Erronea applicazione della legge penale con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.;

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011 - Marciano
Sez. 6, n. 14550 del 15/03/2011, Bouzid
251690; Sez. 6, n. 14550 del 15/03/2011, Bouzid, Rv.
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - Ferrario
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BATTAGLIA VALERIO nato a NAPOLI il 30/07/1998 avverso la sentenza del 20/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Battaglia Valerio, ritenuto responsabile, nelle sentenze di merito conformi, dei reati di cui agli artt. 73, comma 1, d.P.R. 309/90 e 648 cod. pen. Rilevato che la difesa lamenta:

1. Erronea applicazione della legge penale con riferimento alla mancata qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90;

2. Erronea applicazione della legge penale con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.;

3. Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento alla mancata disapplicazione della recidiva;

4. Vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione;

5. Inosservanza di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio inflitto. Ritenuto che la sentenza gravata è sostenuta da conferente motivazione sotto ogni profilo dedotto e che le doglianze difensive, oltre ad essere riproduttive di censure attentamente vagliate dalla Corte di merito sono palesemente versate in fatto. Considerato, quanto al primo motivo, che la Corte di merito ha fatto buon governo della norma che si assume violata: attingendo correttamente a tutti i dati probatori disponibili ed effettuando una valutazione complessiva della condotta dell'imputato, ha negato la ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 sulla base di una serie di elementi (elevato dato ponderale, detenzione di sostanze stupefacenti di diversa qualità, modalità di custodia, detenzione di strumenti idonei al confezionamento e di appunti manoscritti riferiti al traffico di stupefacenti) indicativi della professionalità dell'attività illecita a cui era dedito l'imputato e della rilevante capacità di diffusione sul mercato degli stupefacenti non compatibile con la nozione della minima offensività.

Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che la causa di non punibilità di cui all'ad 131-bis cod. pen. è stata validamente esclusa in sentenza alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata e dell'intensità del dolo riscontrato, elementi apprezzati con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie, tale da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità. Considerato, quanto al terzo motivo di ricorso, che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo in ordine al riconoscimento della contestata recidiva, avendo la Corte di merito evidenziato l'accresciuta pericolosità sociale dell'imputato, in ragione dei molteplici precedenti penali anche specifici annoverati dallo stesso ed in considerazione della gravità del fatto per cui è intervenuta condanna.

Rilevato che la motivazione così espressa soddisfa i principi enunciati in questa sede (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 2012, Marciano', Rv. 251690; Sez. 6, n. 14550 del 15/03/2011, Bouzid, Rv. 250039 - 01). Considerato, quanto agli ultimi due motivi di ricorso, che i profili riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle ritenute aggravanti sono sostenuti da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la negativa personalità dell'imputato, risultante dai numerosi precedenti e la gravità del fatto per cui è intervenuta condanna; considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142);Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 giugno 2025