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Ordinanza — n. 28788/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of appeal grounds via settlement agreement under art. 599-bis c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28788/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the appellant had previously waived specific appeal grounds through a settlement agreement under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued violations regarding the formation of will and sentencing, but the court held that these issues were implicitly renounced when the parties reached a settlement without reserving the right to further litigation. Consequently, the court established a partial res judicata on the waived matters, preventing their re-litigation in the cassation phase.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: A settlement agreement under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure constitutes a substantive reiteration of the previous deflationary instrument, and the parties' agreement on settled points implies a waiver of any further complaints in the subsequent legitimacy trial, except for illegal sentencing.

Parole chiave

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settlement agreement waiver of appeal partial res judicata Article 599-bis cassation inadmissibility formation of will sentencing determination delitto contro l'ambiente

Disposizioni normative citate

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Art. 606, lett. b), c.p.p.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Iorio Raffaele , a mezzo del difensore di fiducia, deducendo violazione dell'art. 606, lett. b), c.p.p., in relazione all'art.
Art. 129 cod.proc.pen
b), c.p.p., in relazione all'art. 129 cod.proc.pen e all'art.
Art. 73, co.5, d.P.R. 309/90
129 cod.proc.pen e all'art. 73, co.5, d.P.R. 309/90.
Art. 599-bis cod. proc. pen.
pen., resta applicabile all'attuale concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., che costituisce la sostanziale riproposizione del precedente strumento deflattivo).
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent.
art. 599- bis c.p
Nel caso di specie, l'imputato aveva fatto richiesta di definizione del processo ex art. 599- bis c.p.p., rinunciando agli altri motivi di appello.
art. 599 bis cod. proc. pen
Nel caso di specie, l'imputato aveva fatto richiesta di definizione del processo ex art. 599- bis c.p.p., rinunciando agli altri motivi di appello.
art. 129 cod. proc. pen
b), c.p.p., in relazione all'art. 129 cod.proc.pen e all'art.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018
(Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv.
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Marinello
272969) o a quei vizi che attengano alla determinazione della pena e che non si siano trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Marinello, Rv.
Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019
Corte Cost., sent. n. 186/2000
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IORIO RAFFAELE nato a NAPOLI il 26/09/1982 avverso la sentenza del 07/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO LUIGI BRANDA; Motivi della decisione 1. Con sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Napoli in data 7 febbraio 2025, è stata rideterminata la pena per Iorio Raffaele, in anni 7, mesi 8 e giorni 13 di reclusione ed euro 35.555,00 di multa, confermando nel resto la sentenza del GIP presso il Tribunale di Napoli del 11 giugno 2024, in ordine all'accertamento di responsabilità per i reati, uniti per continuazione, previsti e puniti ai sensi degli articoli 73 «01:› e 80 d.PR 3039/90.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Iorio Raffaele , a mezzo del difensore di fiducia, deducendo violazione dell'art. 606, lett. b), c.p.p., in relazione all'art. 129 cod.proc.pen e all'art. 73, co.5, d.P.R. 309/90.

3. Il ricorso è manifestamente infondato. Nel caso di specie, l'imputato aveva fatto richiesta di definizione del processo ex art. 599- bis c.p.p., rinunciando agli altri motivi di appello. Quanto ai vizi denunciabili, infatti, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen., purchè il ricorrente deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso dei Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969) o a quei vizi che attengano alla determinazione della pena e che non si siano trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Marinello, Rv. 276102 - 01).

Si è anche affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019 Ud. (dep. 08/10/2019 ) Rv. 277196 - 01.

In motivazione la Corte ha precisato che detto principio, elaborato con riferimento all'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., resta applicabile all'attuale concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., che costituisce la sostanziale riproposizione del precedente strumento deflattivo). Nel caso di specie, l'accordo raggiunto tra le parti ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. ha avuto ad oggetto la rideterminazione della pena, senza alcuna riserva in ordine alla possibilità di proporre ulteriore impugnazione in relazione alle restanti questioni. Ne consegue che la rinuncia ai motivi di appello ha comportato il formarsi del giudicato parziale sulle questioni oggetto di rinuncia, impedendo la loro riproposizione in sede di legittimità.

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 24/06/2025 Il Consigliere es