Cassation appeals dismissed for inadmissibility due to failure to comply with mandatory lawyer signature requirements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by Sanyang Suwaibou and Dibba Bakary inadmissible. The applicants submitted the petitions personally, violating a 2017 law amendment requiring such filings to be signed by a registered defense lawyer. The court applied the principle that procedural rules apply to the act at the time of performance, ruling that the lack of a lawyer's signature rendered the appeals void ab initio.
Regesto Legislator
Generato dall'IALaw n. 103/2017, Art. 613, para. 1; Law n. 103/2017, Art. 605, para. 5-bis: Appeals to the Court of Cassation must be signed by a registered defense lawyer; failure to comply renders the appeal inadmissible without formalities.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SANYANG SUWAIBOU nato il 22/01/1997 DIBBA BAKARY nato il 18/11/1997 avverso la sentenza del 28/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visti gli atti e la sentenza impugnata, Rilevato che i ricorsi sono stati proposti personalmente dagli imputati Sanyang Suwaibou e Dibba Bakary in data 11/2/2025. Rilevato che: - la legge 23 giugno 2017, n.103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, all'arti, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso «Salvo che la parte non vi provveda personalmente»; - la modifica normativa impone, dalla sua entrata in vigore, che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; - in applicazione del principio processuale tempus regit actum la declaratoria d'inammissibilità del ricorso deve avvenire «senza formalità» (de plano) in base al disposto di cui all'art. 605, comma 5-bis, cod. proc. pen., in relazione all'art. 591, comma 1-lett. a), cod. proc. pen., come introdotto dalla già citata legge n. 103 del 2017.
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. C