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Ordinanza — n. 28786/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conviction for false income declaration in legal aid application due to lack of subjective intent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28786/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for falsely declaring incomplete income data in a legal aid request. The appellant argued the trial court failed to properly assess his subjective intent regarding the omitted family members' earnings. The court rejected this, ruling that the appeal merely sought a re-evaluation of facts without challenging the legal logic or the proven general intent required for the crime.

Regesto Legislator

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Art. 95 DPR 115/2002; Art. 616 c.p.p.: False declarations in legal aid applications constitute a crime requiring proven general intent; appeals cannot challenge the factual reconstruction if the lower court's reasoning is logically coherent and free of legal errors.

Parole chiave

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false declaration legal aid subjective intent criminal law general intent requirement inadmissible appeal cassation DPR 115/2002 income declaration caso di garanzia nella promessa del fatto di un terzo probabilità di successo del ricorso colpa del patrocinatore

Disposizioni normative citate

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Art. 95 DPR 115/2002
Si rammenta che in tema di patrocinio a spese dello Stato, le false indicazioni o le omissioni, anche parziali, che integrano l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 95, d.P.R.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria di euro 3.000,00.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria di euro 3.000,00.

Giurisprudenza citata

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Sez.4, 5.6.2019, Bonelli Luigi, Rv.277129
11.1.2018, Zappia 272129
Sez.4, n.32061 del 19/05/2021, Natoli
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLUCCIO MARCO nato a AVELLINO il 19/09/1992 avverso la sentenza del 09/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO LUIGI BRANDA;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza impugnata, ha confermato la condanna di GALLUCCIO Marco alla pena di anni uno di reclusione ed euro 400,00 di multa per il reato di cui all'art. 95 DPR 115/2002, per aver falsamente dichiarato nell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio dati reddituali incompleti, omettendo di indicare i redditi dei congiunti conviventi.

2. Il ricorrente deduce vizio motivazionale con riferimento alla valutazione dell'elemento soggettivo del reato, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente considerato la mancata consapevolezza dell'imputato circa i redditi da computare, ravvisandosi in ciò un errore scusabile.

3. La censura è manifestamente infondata. Il ricorso si limita sostanzialmente a sollecitare una rilettura del quadro probatorio, alla stregua di una diversa ricostruzione del fatto, perseguendo un riesame nel merito della sentenza impugnata che non è consentito in questa sede. Le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della valutazione dell'elemento psicologico non sono proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura motivazionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo.

La Corte territoriale ha chiaramente confutato le tesi del ricorrente, evidenziando che la richiesta di ammissione riportava dati reddituali assolutamente incompleti, dovendo estendersi a tutti i componenti del nucleo familiare, stante la chiara dizione degli artt. 76 e 79 DPR 115/2002. Si rammenta che in tema di patrocinio a spese dello Stato, le false indicazioni o le omissioni, anche parziali, che integrano l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 95, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio, devono essere sorrette dal dolo generico, rigorosamente provato, che esclude la responsabilità per un difetto di controllo, di per sé integrante condotta colposa, e salva l'ipotesi del dolo eventuale (sez.4, 5.6.2019, Bonelli Luigi, Rv.277129; 11.1.2018, Zappia 272129).

Il giudice di appello con motivazione assolutamente coerente ha invero escluso nella specie la ricorrenza di un difetto di controllo, laddove le dichiarazioni false e incomplete attengono a circostanze (componenti del nucleo familiare e redditi dagli stessi percepiti) che rientrano nella sfera di diretto controllo e di personale gestione del prevenuto, afferendo le stesse alla omessa inclusione nella autocertificazione di familiari conviventi, percettori di reddito che contribuivano a concorrere ai bisogni e alle esigenze di sostentamento della famiglia (per un caso analogo, Sez.4, n.32061 del 19/05/2021, Natoli) Il ricorso, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legittimità.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria di euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso, in data 24 giugno 2025 Il Consigliere e